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Valutazione del rischio esplosioni ai sensi del D.Lgs. 233 del 12 giugno 2003

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Dal 1 luglio 2003 è entrata in vigore la direttiva europea 99/92/CE sui “luoghi con pericolo di esplosione”.
In Italia tale direttiva è stata recepita con il D.Lgs. n° 233 del 12 giugno 2003, il quale modifica il D.Lgs. 626/94 introducendo il titolo VIII bis, che prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.

Il D.lgs. 233/03 fornisce una definizione di “atmosfera esplosiva”: una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta. (non si considerano solo gas, nebbie, vapori o polveri infiammabili, ma anche solidi e liquidi infiammabili che in talune circostanze possono rilasciare in atmosfera polveri o gas infiammabili)

Ai fini della prevenzione e protezione contro le esplosioni il datore di lavoro deve:

Prevenire la formazione di atmosfere esplosive.
Se la natura dell’attività non ne consente la prevenzione deve:
evitare l’accensione delle atmosfere esplosive;
attenuare gli effetti pregiudizievoli di una esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Per fare ciò il datore di lavoro deve basarsi su una particolare valutazione dei rischi derivati dalla formazione di atmosfere esplosive. Nella valutazione dei rischi di esplosione il datore di lavoro deve valutare i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

1.      probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
2.      probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
3.      caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
4.      entità degli effetti prevedibili.

Alla base della valutazione dei rischi vi è la zonizzazione, cioè una classificazione in zone delle diverse aree dove si possono formare atmosfere esplosive. In base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive le aree si dividono in:

Zona 0:Area in cui e’ presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
Zona 1:Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, e’ probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attivita’.
Zona 2:Area in cui durante le normali attivita’ non e’ probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Zona 20:Area in cui e’ presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria.
Zona 21:Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria, e’ probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attivita’.
Zona 22:Area in cui durante le normali attivita’ non e’ probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Per avere la formazione di un atmosfera esplosiva ci deve essere una sorgente di emissione, in modo che il gas o la polvere infiammabile si possa miscelare con l’aria. Esistono svariate sorgenti di emissione, ad esempio una superficie di un liquido infiammabile che evaporando libera gas infiammabile in atmosfera, oppure una valvola di sfiato, o ancora un microforo in una flangia usurata.
A seconda della durata e della frequenza dell’emissione avremo diversi gradi di emissione:

Grado continuo: emissione continua e che può avvenire per lunghi periodi (es. superficie di un liquido infiammabile in un serbatoio a tetto fisso con uno sfiato permanente in atmosfera).
Primo grado: emissione che può avvenire periodicamente od occasionalmente durante il normale funzionamento (es. le valvole di sicurezza, gli sfiati e le altre aperture quando si prevede che possano emettere sostanze infiammabili nell’atmosfera durante il funzionamento normale dell’impianto)
Secondo grado: emissione che non è prevista durante il funzionamento normale (es. le flange, le giunzioni ed i raccordi delle tubazioni quando si prevede che non emettano sostanze infiammabili durante il funzionamento normale dell’impianto).

Il datore di lavoro deve elaborare e tenere aggiornato un “documento sulla protezione contro le esplosioni”, che è a tutti gli effetti parte integrante del documenti di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, comma 2 del D. Lgs. 626/94, deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti. In questo documento dovrà precisare in particolare:

a.       che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b.       che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi della direttiva (Titolo VIII-bis del D. Lgs. 626/94);
c.       quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’allegato XV-bis;
d.       quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’allegato XV-ter (Tabella 3);
e.       che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f.        che, ai sensi del Titolo III del D. Lgs. 626/94, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro;
g.       che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati.

TERMINI

Il D.lgs. 233/03 fissa i termini entro i quali il datore di lavoro si deve adeguare alle disposizioni dettate dallo stesso decreto:

1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, gia’ utilizzate o a disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all’allegato XV-ter, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato XV-ter, parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
4. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive gia’ utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare il 30 giugno 2006 le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.

SANZIONI

In merito alle sanzioni applicabili in caso di mancata redazione del documento di valutazione del rischio di esplosione o di altre inadempienze alle disposizioni del decreto in oggetto, si farà riferimento all’art. 89 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 626/94 (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1549 a 4132 euro).

ALCUNI ESEMPI DI ATTIVITA’ POTENZIALMENTE SOGGETTE (*)

Alimentari: stoccaggio e lavorazione di cereali, farine, zucchero.
– Industria tessile: filatura.
– Falegnamerie, lavorazione del legno.
– Industria chimica e petrolifera.
– Industria farmaceutica.
– Industria metallurgica.
– Stoccaggi di carburante gassoso, liquido, solido. Depositi di gas naturale o di GPL.
– Impianti di compressione o decompressione di gas combustibili.
– Produzione e stoccaggio di vernici, smalti, coloranti.
– Carrozzerie.
– Distillerie, produzione di alcolici.
– Produzione di profumi.
– Ecc………………

*elenco esemplificativo non esaustivo

ALCUNI ESEMPI DI SOSTANZE INFIAMMABILI

Petrolio
– Benzina
– Alcool
– Oli
– Metano
– Acetilene
– Idrogeno
– Cellulosa
– Policarbonato
– Poliestere
– Farine animali
– Ecc………….

*elenco esemplificativo non esaustivo