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Sull’assunzione di alcolici in cantiere si pronuncia la Conferenza Stato-Regioni

Il provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 16 marzo 2006 individua le attività lavorative ad alto rischio di infortuni sul lavoro per cui è vietata l’assunzione e sommistrazione di bevande alcoliche. Tale provvedimento è stato emanato in applicazione alla legge 125/2001 (art. 15), che individua nei medici competenti i soggetti a cui spetta la vigilanza, senza specificare le modalità applicative della legge.

Il provvedimento 16 marzo 2006 non fornisce i chiarimenti necessari per colmare tali lacune. In particolare rimangono irrisolte le questioni legate alle tipologie di analisi per verificare l’eventuale assunzione di alcolici, ai parametri di riferimento, al momento in cui fare gli accertamenti (assunzione, visite periodiche, in seguito a segnalazione), e ai luoghi in cui vige il divieto di assunzione di alcolici (solo il cantiere o anche la mensa o il bar in prossimità). Inoltre non è stato chiarito se effettuare delle analisi in tal senso sia obbligatorio o a discrezione del medico competente, e se l’esito debba comportare la formulazione di un giudizio di idoneità (o non idoneità) al lavoro.

L’elenco delle attività ad alto rischio riportato nel provvedimento 16 marzo 2006, annovera una casistica estrema, tra cui, al punto 10, applica il divieto ad ogni genere di cantiere. E’ necessario pertanto chiarire se, in caso di attività ad alto rischio non compresa nell’elenco del provvedimento, debbano essere adottate o meno le misure preventive e si possa procedere all’analisi del tasso alcolico.