Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

Scuole ed Enti Locali: obblighi e competenze

Diritto allo studio: quali soggetti lo attuano?

 

L’art. 34 della Costituzione italiana sancisce il diritto allo studio dalla scuola dell’infanzia fino alla cosiddetta scuola dell’obbligo. È allo Stato che spetta costituire un sistema scolastico che consenta a tutti i cittadini di beneficiare di questo diritto, ma di fatto sono gli Enti Locali ad attuarlo cooperando con le istituzioni scolastiche, e – ancor prima – con le famiglie e gli studenti.

Gli Enti Locali, oltre a provvedere alla fornitura degli edifici scolastici, svolgono compiti meramente strumentali, riguardanti aspetti quali l’accessibilità, l’alimentazione, l’edilizia scolastica, l’assistenza sociosanitaria, l’igiene e la pulizia delle aree e degli spazi scolastici. L’erogazione del servizio scolastico avviene sotto la direzione degli Istituti Scolastici, che operano godendo di piena autonomia in materie come didattica, ricerca, sperimentazione e sviluppo; in base a questo principio, per fare un esempio, anche se sono le Regioni a stabilire il calendario scolastico, ogni istituto è libero di apportarvi modifiche, purché assicuri 200 giorni annui di attività didattica.

 

Le competenze degli Enti e degli Istituti in materia di sicurezza

 

Con il D.M. 28 settembre 1998 n. 382, un decreto- regolamento, il governo Prodi-I ha definito le linee guida per l’attuazione delle disposizioni per la sicurezza sul lavoro negli Istituti scolastici contenute nel D.lgs. 626/94, intervenendo su un aspetto essenziale del sistema scolastico: la sicurezza.
La circolare del 29 aprile 1999, n. 119 del successivo governo D’Alema ha, poi, chiarito in maniera più precisa le modalità di applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro inclusi negli Istituti scolastici, definendo con estrema chiarezza le competenze.

Il datore di lavoro, cioè colui che è il responsabile per l’applicazione della normativa in materia di sicurezza viene individuato per gli Istituti Scolastici nella figura del Dirigente Scolastico mentre per le accademie e i Conservatori nella figura dei Presidenti dei Consigli di Amministrazione.

I principali obblighi a suo carico, che discendono dal D.lgs. 626/94 sono:
1)       valutare gli specifici rischi dell’attività svolta nell’istituzione scolastica di riferimento (obbligo, per il cui adempimento, il Ministero prevede l’attuazione di misure di sostegno);
2)       elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi, che indichi i criteri adottati ai fini della valutazione nonché le misure di prevenzione e protezione individuali adottate o da adottare ed il programma delle misure ritenute opportune per rimuovere o ridurre i rischi per le utenze (collettivi ed individuali), custodendolo agli atti;
3)       designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
4)       designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
5)       designare il medico competente: questa figura dovrà svolgere un’attività di controllo più specifica rispetto al medico scolastico, e dovrà essere individuata qualora ne ricorra la necessità, per via della presenza di attività a rischio per la salute – secondo quanto indicato alla successiva lettera E (a margine, noteremo che il sopraccitato D.M. prevede che le scuole statali, nell’individuarlo, si rivolgano alle aziende sanitarie locali);
6)       designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso (“figure sensibili”), nonché la figura del preposto, ove necessaria (es.: nel caso delle attività scolastiche il cui svolgimento richiede l’uso di laboratori, officine, ecc. da parte della classe);
7)       fornire ai lavoratori, ed agli allievi equiparati ai sensi dell’articolo 2, comma A, del D.Lgs. n. 626, ove necessario, dispositivi di protezione individuale e collettiva;
8)       adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma di protezione eventualmente necessaria, prevista dal citato articolo 4 della normativa di riferimento.
9)       assicurare un’idonea attività di formazione ed informazione degli interessati – personale ed alunni –in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
10)   consultare il RLS (responsabile dei lavoratori per la sicurezza) ovvero, in sua assenza, la RSA (rappresentanza sindacale aziendale) d’istituto.

La normativa sottolinea l’importanza di una stretta collaborazione tra Ente Locale e Istituti Scolastici. Perché questa cooperazione si realizzi, però, è fondamentale che tra i rappresentanti delle due parti sussista una costante e proficua comunicazione. In altre parole: funzionari, sindaci, assessori e dirigenti scolastici devono operare ciascuno secondo il proprio ruolo, i propri oneri e le proprie responsabilità, ma in modo tale che siano garantiti il coordinamento e il raccordo tra le loro attività, per un obiettivo comune: promuovere una cultura della sicurezza e per attuare un miglioramento delle condizioni di lavoro, nell’interesse di studenti, insegnanti e genitori. In tutto ciò, l’amministrazione che ha diffuso la circolare ribadisce il proprio impegno nel conseguimento di questi obiettivo e si dichiara aperta al dialogo con tutte le parti interessate, anche mediante la redazione di Protocolli d’intesa.
Nondimeno, spesso per quanto attiene la competenza specifica inerente a un obbligo normativo in materia di sicurezza, si crea un contrasto tra Ente Locale e Istituto Scolastico. In proposito, è importante sottolineare che tutte quelle che sono attività relative ad interventi strutturali e di manutenzione, necessarie per garantire il funzionamento, e la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti ad istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative, sono a carico dell’Ente tenuto, ai sensi dell’art. 3 delle legge 11 gennaio 1996 n. 23, alla loro fornitura e manutenzione. In questo caso gli obblighi previsti dal D.lgs. 626/94, in merito ai predetti interventi, si intendono assolti da parte dei Dirigenti scolastici con la richiesta del loro adempimento all’Ente locale rispettivamente competente e cioè, al comune per le scuole Materne, Elementari e Secondarie di primo grado, e alla Provincia per l’intera fascia Secondaria Superiore ed artistica nonché per le Istituzioni educative. Rimangono, comunque, a carico dei Dirigenti, tutti quelli che sono gli obblighi di natura organizzativa e gestionale come la formazione dei lavoratori, l’organizzazione dei piani di emergenza, la gestione del sistema di sicurezza.

Per una facile lettura e comprensione delle diverse competenze, riportiamo uno schema che indica la tipologia di documentazione e se sia di pertinenza della scuola o dell’Ente.

Elenco documentazione e certificazioni tecniche

Tipologia documentazionePertinenza proprietà
ScuolaEnte
Identificazione e riferimenti della Scuola/IstitutoX
Planimetria della Scuola/IstitutoX
Nomina del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)X
Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)X
Nomina degli Addetti designati alla gestione dell’emergenzaX
Nomina Medico competente (se necessario)X
Agibilità dell’edificio (Scuola/Istituto)x
Documento di Valutazione dei rischiX
Verbali delle riunioni periodicheX
Verbali di sopralluogoX
Documentazione dell’avvenuta attività Informativa – FormativaX
Documento di valutazione rumore D.Lgs. 277/91 o autocertificazioneX
Certificato Prevenzione Incendi o Nulla Osta Provvisoriox
Piano per la gestione dell’emergenzax
Elenco dei presidi antincendio e loro ubicazione (Registro Antincendio)x
Registro Infortunix
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettricox
Denuncia degli impianti di messa a terra (Mod. B) e dei verbali delle verifiche biennali da parte della A.S.L.X
Denuncia delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e dei verbali delle verifiche biennali da parte della A.S.L. (Mod. A) o relazione tecnica di autoprotezionex
Impianto di riscaldamento centralizzato >34.8 kw  o >30.000 kcal/hx
Schede di sicurezza ed elenco di sostanze e preparati pericolosix
Documentazione di avvenuta consegna dei Dispositivi di Protezione Individualix
Dichiarazione di conformità dei macchinari, marcatura CE , manuale di uso e manutenzionex
Libretto/i ascensore/i o montacarichix