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Pubblicate le Linee Guida per la Certificazione energetica degli edifici

È stato pubblicato il tanto atteso decreto contenete le Linee Guida nazionali per la Certificazione energetica degli edifici. In questo modo si rende  operativo l’elemento chiave della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo, riguardante la certificazione energetica nell’edilizia.
Così, dal 25 luglio, quando sarà entrata in vigore  la legge,  le unità immobiliari oggetto di compravendita, quelle di nuova costruzione e quelle soggette a ristrutturazione e quelle date in locazione dovranno essere dotate di ACE-Attestato di Certificazione Energetica redatto secondo le indicazioni contenute negli Allegati dal Decreto.
Le linee guida saranno applicate dalle regioni e province autonome che non hanno ancora legiferato in materia, mentre le regioni e le province che hanno già emesso i propri decreti devono attuare un ravvicinamento degli stessi alle nuove linee guida, e fare in modo che essi siano coerenti con i provvedimenti contenuti nell’art. 4 che descrive quali siano gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici.

Sono indicati come elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici:

  • L’efficienza energetica dell’edificio;
  • I valori vigenti a norma di legge;
  • I valori di riferimento;
  • Le norme tecniche di riferimento,europee o nazionali;
  • Le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici.

Sono inoltre elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l’indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica;

Infine, nelle disposizioni finali nell’art.6, si legge che gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni,e  che gli stesso dovranno essere aggiornati
1.        ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;
2.         ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’istallazione di sistemi di produzione con rendimenti piu’ alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio;

fonte: ingegneri.info