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Procedure per la Registrazione dei siti ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1863/93 del 29 giugno 1993 – Terza parte


7. Registro dei siti EMAS

Il Comitato, tramite l’ANPA, provvede alla tenuta del registro dei siti EMAS. Il registro dei siti è pubblico.

8. Rinuncia alla registrazione EMAS

La rinuncia alla registrazione EMAS da parte dell’impresa può essere effettuata in ogni momento, a mezzo di lettera raccomandata A.R. al Comitato.
La rinuncia non dà diritto al rimborso della quota già versata.

9. Sospensione dal registro EMAS

9.1 Motivi della sospensione

La sospensione dal registro dei siti EMAS è deliberata dal Comitato nei seguenti casi:

a. violazione al regolamento (CEE) n. 1836/93 e nel caso in cui il sito non soddisfa più tutte le condizioni del Regolamento stesso;
•b. violazione grave alla presente procedura, o mancato adeguamento ad eventuali sue successive modifiche o integrazioni;
•c. qualora il Comitato venga informato dalle autorità competenti in materia di controlli ambientali su violazioni gravi o reiterate delle pertinenti disposizioni regolamentari in materia di ambiente;
•d. qualora l’impresa utilizzi la dichiarazione ambientale o il logo EMAS in modo da contravvenire all’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1836/93.

La sospensione dal registro EMAS, eventualmente decisa nel caso di cui al punto c previa consultazione con l’autorità di controllo, è notificata dal Comitato all’impresa sia a mezzo telefax sia a mezzo lettera raccomandata A.R., e ha decorrenza dalla data della prima notifica.

9.2 Ritiro della sospensione

Nel caso previsto al punto c del paragrafo 9.1, il Comitato potrà ritirare la sospensione solo dopo aver ricevuto, dall’autorità competente in materia di controlli ambientali, notifica che le violazioni delle pertinenti disposizioni regolamentari in materia di ambiente dell’impresa per il sito, sono state risolte e assicura che sono in atto accordi soddisfacenti atti a garantire che non si ripeteranno. Nei casi previsti ai punti a, b, d del paragrafo 9.1, la delibera di sospensione fissa altresì i termini entro i quali l’impresa deve provvedere alla rimozione delle cause che ne hanno provocato l’adozione.

10. Cancellazione dal registro EMAS

La cancellazione di un sito del registro EMAS è deliberata dal Comitato, sentita l’impresa, nel caso di violazione grave al regolamento (CEE) n. 1836/93 e nel caso di mancata rimozione, nei termini previsti, delle cause che hanno motivato la sospensione della registrazione.

11. Comunicazione alla Commissione UE

Il Comitato provvede a comunicare alla Commissione UE, con cadenza almeno semestrale, la lista dei siti registrati e l’eventuale sospensione o cancellazione di un sito dal registro.

ALLEGATO I
(CARTA BOLLATA)
Schema di domanda per la registrazione del sito

Al Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit
Sezione EMAS Italia
via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma

La scrivente impresa ……………………………………………………………………………………………………….
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con sede in ………………………………………………………………………………………….……………………….
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chiede, ai sensi del regolamento (CEE) n.1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, la registrazione del proprio sito produttivo ubicato in:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A tal fine l’impresa allega il modulo per la registrazione di un sito industriale, debitamente compilato, e dichiara che le informazioni fornite sono corrette.

Qualora la domanda venga accettata, l’impresa si impegna a non usare la dichiarazione di partecipazione ed il LOGO EMAS in modo diverso da quello previsto dal Regolamento (CEE) 1836/93.

Data………………………
……………………………………………………………..
(Firma del legale rappresentante dell’impresa ovvero di persona da questi specificamente delegata)