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Polizia locale: per il porto d’armi necessari gli accertamenti sanitari

Il personale appartenente alla polizia municipale in possesso della qualifica  di agente di pubblica sicurezza, deve presentare per il porto d’armi la certificazione sanitaria che dimostri il possesso dell’idoneità psico-fisica (art. 42 Testo unico di pubblica sicurezza). Ciò si riferisce sia alla prima assegnazione dell’arma che ai successivi rinnovi.

Tale obbligo è confermato dalla legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale (legge 7 marzo 1986 n.65) e dal decreto ministeriale n. 145 del 4 marzo 1987.

Tale accertamento riguarda la prima assegnazione dell’arma, ma, si ritiene anche per i successivi rinnovi annuali. Ma dato che spesso tale rinnovo annuale nono viene effettuato si può allora determinare l’illecita detenzione e porto d’armi da parte del personale in questione.

La disciplina della dotazione del porto dell’arma è contenuta nelle leggi di settore, in particolare, l’art. 5 della legge n. 65/1986dispone che : “ gli addetti al servizio di Polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono […] portare senza licenza le armi […] anche fuori servizio purchè nell’ambito territoriale  dell’ente di appartenenza..”.

Le modalità e i casi di porto dell’arma sono previste nel Dm n. 145 del 1987 che prevede due modalità di assegnazione dell’arma, una, in via continuativa ad personam, l’altra, tramite un’assegnazione occasionale. Nel primo caso il porto dell’arma è consentito anche fuori dal servizio nel territorio di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Per il porto d’armi ai fini di difesa personale ci vuole, secondo l’art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, una apposita licenza rilasciata dal prefetto subordinata ai requisiti morali e psico-fisici. In particolare, i requisiti richiesti sono:

1.     Requisiti visivi (10/10);

2.     Requisiti uditivi

3.     Adeguata capacità di deambulazione che consenta i maneggio sicuro dell’arma;

4.     Assenza di alterazioni neurologiche;

5.     Assenza di disturbi mentali.

La sorveglianza sanitaria è costituita dall’insieme di accertamenti sanitari, clinici e strumentali, finalizzati all’accertamento dell’idoneità di un lavoratore a specifiche mansioni, nelle quali sussista un rischio per la salute.

Tale finalità viene perseguita attraverso:

la verifica della compatibilità tra la condizione lavorativa e lo stato di salute del dipendente;
l’individuazione di fattori in grado di aumentare la predisposizione del dipendente agli effetti lesivi del lavoro;
l’identificazione dell’ambito lavorativo più corretto allo stato di salute del dipendente.

In base al giudizio finale, il lavoratore può essere dichiarato:

idoneo;
idoneo con prescrizione, e può pertanto svolgere il proprio lavoro solo a condizione che vengano rispettate determinate misure di tutela;
non idoneo per cui il lavoratore non può più svolgere quella lavorazione a rischio e deve essere destinato dal datore di lavoro ad altra attività.

I principali rischi per la salute a cui sono sottoposti i  lavoratori della polizia locale sono:

rischio chimico (esposizione a gas di scarico derivanti dal traffico veicolare);
rischio fisico (esposizione a rumore dovuto al traffico);
rischio ergonomico (derivante dalla conduzione di autoveicoli e motoveicoli).

Pertanto, il protocollo di sorveglianza sanitaria dovrà prevedere:

visita medica ogni 2 anni;
esami di laboratorio ogni 2 anni;
elettrocardiogramma alla prima visita;
esame spirometrico ogni 2 anni (solo per gli addetti al servizio esterno);

il medico competente è tenuto:

a informare i lavoratori sui risultati degli accertamenti sanitari;
a comunicare i giudizi espressi al datore di lavoro;
a comunicare i risultati anonimi della sorveglianza in occasione della riunione periodica sulla sicurezza.

La particolare valenza della disciplina inerente della disciplina inerente ai rischi psico-fisici per il rilascio ed il rinnovo del porto d’armi si rifà a ragioni di opportunità per cui l’interesse pubblico richiede che ogni persona, indipendentemente dalla qualifica, che porta o abbia in dotazione un’arma, debba quantomeno possedere quelle caratteristiche di equilibrio  comportamentale e psichico necessarie.

L’esame comparato della disciplina inerente all’accertamento dei requisiti psico-fisici previsti per il porto dell’arma , di cui al citato DM Sanità del 1998 e quello in materia di sorveglianza sanitaria di cui al D.lgs.  n. 626/94 hanno una corrispondenza nei contenuti , ma non è possibile una vera e propria assimilazione; in particolare, si distingue la cadenza (annuale, in un caso, biennale, nell’altro) la competenza (uffici medico-legali o Asl la prima, medico competente appositamente individuato, la seconda) i contenuti degli esami.

L’attenzione del Ministero della Salute si rivolge, inoltre, a quegli aspetti che possono comportare una degenerazione comportamentale del soggetto, in riferimento alla presenza di alterazioni neurologiche, di disturbi mentali della personalità o comportamentali o di situazioni di dipendenza da sostanze psicotrope, alcool o stupefacenti.

Pertanto, per poter soddisfare quanto richiesto gli enti locali dovranno approntare per  ipropri dipendenti degli esami ad hoc, finalizzati all’assegnazione dell’arma, nonché, al rinnovo annuale del provvedimento sindacale di assegnazione.