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Obbligo di vigilanza del dirigente scolastico


Riportiamo una massima della cassazione penale con la quale si specificano chi sono i destinatari della normativa antinfortunistica negli Istituti Scolastici.

Sentenza della Cassazione penale, Sezione IV, 22 gennaio 2001, n. 526.
Destinatari della normativa antinfortunistica – Responsabilità – Dispositivi di sicurezza – Lavorazione di pezzi di piccole dimensioni – Condotta omissiva imprudente.

Massima:

Non vi è dubbio che il Preside di un istituto scolastico sia destinatario della normativa in materia antinfortunistica prevista dalla richiamata legge e precisamente per l’art. 3 del D.P.R. n. 547/1955 e per l’art. 3 del D.P.R. n. 417/1974. Operare diversamente, significa svuotare di contenuto quanto prescritto dall’art. 3 D.P.R. n. 547/1955, il quale riconosce il diritto alla sicurezza per gli allievi degli istituti in cui si faccia uso di macchine, attrezzature utensili e apparecchi. Vale in subiecta materia, richiamare poi quanto prescritto dal decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, in ordine alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori.

Ai sensi dell’art. 2 del richiamato decreto sono equiparati ai lavoratori, per la tutela dei quali si applicano le misure antinfortunistiche, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere. Lo stesso articolo individua e definisce datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, come tale destinatario delle norme per la tutela dei lavoratori.