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Obbligatorietà delle visite mediche

La normativa in materia di sicurezza prevede, in alcuni casi specifici, l’obbligo a carico del datore di lavoro di nominare il medico competente e di effettuare le visite mediche per accertare l’idoneità alla mansione specifica. Così come è un obbligo del datore la nomina del medico rimane un obbligo a carico del lavoratore quello di sottoporsi alle visite. Può capitare che il dipendente si rifiuti di effettuare la visita. A tale proposito alleghiamo un modello di lettera da inoltrare al dipendente che può essere utile al datore per meglio capire competenze  e responsabilità.

Al dipendente

Egregio Signore,

La presente per comunicarLe che in data ……….dovrà essere sottoposto  ad accertamenti preventivi/periodici ai sensi del’art. 16 del D.Lgs. 626/94.

Le ricordiamo che ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 626/94 i lavoratori sono obbligati a sottoporsi ai controlli sanitari periodici. E’ importante che ciascuno si presenti alla visita entro la scadenza stabilita; in caso contrario verrebbe a mancare un presupposto medico-legale fondamentale per la prosecuzione dell’attività lavorativa. Infatti, il giudizio di idoneità specifica per la mansione è obbligatorio per legge e i lavoratori sono sanzionabili per la non effettuazione della visita  con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da euro 206,58 a euro 619,74. (art. 93 comma 1, D.lgs. 626/94)

I controlli saranno effettuati da un medico competente così come previsto dalla normativa vigente.

I lavoratori devono essere coscienti del fatto che la sorveglianza medica è uno strumento di tutela negli interessi della loro salute; pertanto a loro viene richiesta la massima collaborazione con il medico. Se c’è un obbligo del medico di informare, c’è anche un obbligo di converso del lavoratore a fornire informazioni sulle attività lavorative e sulle proprie condizioni di salute.

Ricordiamo che ai sensi dell’art 17 del D.lgs. 626/94 Il medico competente:

– esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all’art. 16;
– istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
– fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti.
– informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera B) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
– comunica, in occasione delle riunioni di cui all’art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
–  effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;

Data: _____________

Il datore di lavoro

timbro e firma