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Dichiarazione MUD (Modello Unico Ambientale): cos’è e come funziona

La legge 70/94 sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, denuncia e notificazione previsti dalle leggi in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un modello unico di dichiarazione — denominato MUD e comunemente ribattezzato “740 ecologico”.

La dichiarazione MUD 2025 deve essere presentata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, entro il 30 aprile 2025 per i rifiuti prodotti, trasportati o smaltiti nell’anno 2024. Il MUD 2025 deve essere compilato secondo il modulo contenuto nel D.P.C.M. aggiornato al 2025, come integrato dal D.P.C.M. di riferimento 2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale anno 2025.

Dall’analisi del nuovo MUD emergono alcune rilevanti semplificazioni rispetto ai modelli precedenti:

• l’utilizzo dei nuovi codici C.E.R. per la codifica dei rifiuti
• la possibilità di presentare il MUD per via telematica
• l’introduzione della comunicazione IPPC per grandi impianti produttivi (solo in via telematica)
• una procedura semplificata per alcune imprese (solo due fogli invece di cinque o sei moduli)

Per un approfondimento aggiornato puoi consultare le novità 2025 per il MUD.

Soggetti obbligati

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale obbligata, in base alla normativa vigente, alla presentazione della dichiarazione. I riferimenti normativi principali sono:

  1. Art. 11 e art. 19 comma 4-bis del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, modificato dal D.lgs. 8 novembre 1997 n. 389

  2. Art. 37, comma 2 del medesimo decreto

Sono obbligati:

Per i rifiuti speciali

• soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto
• soggetti che svolgono operazioni di recupero e smaltimento
• commercianti e intermediari
• produttori di rifiuti pericolosi
• imprese agricole con fatturato > 15 milioni € (solo rifiuti pericolosi)
• imprese che producono:
– rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali (escluse imprese artigiane ≤ 3 dipendenti)
– rifiuti da recupero e smaltimento
– fanghi da potabilizzazione, trattamento acque, abbattimento fumi

Per rifiuti urbani e assimilati

• Comuni, consorzi di Comuni, Comunità montane
• aziende speciali con finalità di smaltimento

Per rifiuti da navi

• autorità portuali o marittime

Per rifiuti conferiti al servizio pubblico

• gestori del servizio pubblico

Per imballaggi immessi nel mercato

• produttori, autoproduttori, importatori, esportatori di imballaggi

Per imballaggi riutilizzati

• riutilizzatori

Le imprese artigiane con ≤ 3 dipendenti e che producono solo rifiuti non pericolosi sono esonerate. I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani devono essere dichiarati dai Comuni o dai gestori del servizio. Le quantità e i dati identificativi dei conferenti rifiuti devono essere dichiarati dai gestori.

Struttura del MUD

La comunicazione si articola in:

• sezione comunicazione semplificata
• sezione anagrafica
• sezione rifiuti
• sezione costi e ricavi del servizio urbano
• sezione intermediazione e commercio
• sezione imballaggi

Comunicazione semplificata: requisiti

Solo per soggetti che:

• presentano su supporto cartaceo
• producono non più di tre rifiuti
• i rifiuti sono prodotti nell’unità locale
• utilizzano ≤ 3 trasportatori e ≤ 3 destinatari per rifiuto

Chi rientra anche nell’art. 37, comma 2, deve compilare anche la sezione imballaggi.

Modalità di compilazione

Il MUD può essere trasmesso:

• su carta
• su dischetto
• via Internet (con firma digitale)

I gestori e intermediari sono obbligati all’uso di supporto informatico. La firma digitale è distribuita dalla CCIAA tramite smart card.

Le dichiarazioni devono usare la codifica europea CER (Decisione 2000/532/CE). Ogni codice è a sei cifre (aa bb cc). Le tre coppie devono essere diverse da 00.

Presentazione e costi

La presentazione avviene alla CCIAA della provincia dell’unità locale.

Diritti di segreteria:

• 10 euro per invio informatico
• 15 euro per invio cartaceo

Il pagamento avviene con bollettino postale.

Obblighi specifici

La legge 39/02 (art. 15) impone ai raccoglitori di batterie al piombo esauste non incaricati dal COBAT di trasmettere una copia del MUD al COBAT entro il 30 aprile.

Sanzioni

Chi non presenta o presenta dati incompleti/incompleti è soggetto a:

• Sanzione da 2.582,28 € a 15.493,71 €
• Se la presentazione avviene entro 60 giorni: sanzione ridotta (25,82 € – 154,94 €)