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Legge Regionale n. 8 del 2 Aprile 2007 (Lombardia): Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio sanitarie

Il 6 Aprile 2007 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, la Legge Regionale n.8 del 2 Aprile 2007 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio sanitarie”. La stessa entra in vigore il 7 aprile 2007 e, laddove necessario, Comuni e Province dovranno adeguare i propri regolamenti e provvedimenti al nuovo dettato legislativo.
La legge interviene nell’ambito della semplificazione degli adempimenti e dell’azione amministrativa connessi alla tutela della salute, agevolando l’attività di impresa.

Vengono così ad essere aboliti le Certificazioni sanitarie:

  • Certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro cessione del quinto dello stipendio;
     
  • Certificato medico di non contagiosità richiesto agli alimentaristi dopo l’assenza per malattia oltre i cinque giorni;
     
  • Certificato di idoneità fisica per l’assunzione di apprendisti;
  • Certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico all’esercizio dell’attività di autoriparazione;
  • Certificato di possesso dei requisiti fisici per l’idoneità a direttore o responsabile dell’esercizio di impianto di risalita;
  • Tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici;
  • Certificato di idoneità all’esecuzione di operazioni relative all’impegno di gas tossici;
  • Obbligo di vidimazione del registro infortuni (Decreto 12 settembre 1958 “Istituzione del registro degli infortuni).

Tali certificati verranno comunque rilasciati ai cittadini lombardi che dovranno presentarli in altre Regioni.

Inoltre viene ribadita l’abolizione dei seguenti certificati (già da non richiedere e comunque non rilasciabili dalle ASL in base alla Legge Regionale 4 agosto 2003, n.12):

  • Il certificato di sana e robusta costituzione;
  • Il certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego;
  • Il certificato di idoneità fisica per l’assunzione di insegnanti;
  • Il certificato di idoneità fisica per l’assunzione di minori;
  • Il certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale;
  • Il certificato per vendita dei generi di monopolio;
  • Il libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri;
  • Il libretto di idoneità sanitaria per l’esercizio delle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti.

Viene confermata, al fine di perseguire l’obbiettivo della sicurezza alimentare, con particolare riguardo alla prevenzione delle malattie infettive trasmesse da alimenti, la formazione, l’aggiornamento del personale alimentarista e le attività di dipartimenti di prevenzione delle ASL deputati al controllo ; che sono improntate:

  • All’acquisizione di conoscenze teorico-pratiche sull’epidemologia dei rischi correlati agli alimenti, sui meccanismi di azione e sulle misure di prevenzione e controllo;
  • Al costante adeguamento delle acquisizioni scientifiche e alla dimostrata efficacia delle misure proposte;
  • Alla correlazione tra contenuti della formazione ed attività cui il personale è adibito, con graduazione quali-quantitativa al rischio connesso per le specifiche attività.

La formazione, secondo quanto previsto dalla Legge Regione Lombardia n.12 del 4 agosto 2003, dovrà essere ripetuta ogni due anni.

Viene inoltre abolito il Nulla osta dell’esercizio di attività lavorative e depositi previsto al paragrafo 3.1.9 del “Regolamento locale di igiene tipo” (DPR 25 LUGLIO 1989), atto questo che attestava da parte del Sindaco, sentito il parere dell’ASL “l’idoneità e la corrispondenza alla documentazione prodotta e alle norme vigenti in materia di conformità urbanistica, igiene edilizia, igiene ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro” per chiunque intendeva adibire od usare costruzioni o parti di esse nel territorio del Comune per iniziare, modificare o ampliare una qualsiasi attività lavorativa o istituire un deposito di materiali, anche all’aperto.

D’ora in avanti sarà responsabilità di chi inizia la nuova attività dare, attraverso una Dichiarazione di inizio attività produttiva, notizia preventiva all’ASL.
Restano peraltro valide tutte le norme specifiche e i requisiti igienico-sanitarie e di sicurezza già esistenti.
La legge amplia inoltre il potere di vigilanza sulle strutture e sulle attività socio-sanitarie da parte dei funzionari delle ASL che possono operare anche al di fuori del territorio di competenza dell’azienda di appartenenza; prevede di ampliare nuove modalità d’azioni per i dipartimenti di prevenzione delle stesse ASL; stabilisce nuove norme per la nomina a direttore generale della fondazioni; promuove la semplificazione degli iter procedurali per la realizzazione di interventi edilizi su strutture sanitarie.

Per visualizzare il testo completo della Legge: Legge Regionale n.8 del 2 Aprile 2007