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La sicurezza nel lavoro intermittente: gli ultimi chiarimenti del Ministero

Nella circolare del 3 febbraio 2005 viene dichiarata la sussistenza di una prestazione lavorativa di tipo intermittente o discontinua, con o senza il diritto all’indennità di disponibilità, ammessa solo nelle ipotesi previste dai contratti collettivi o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con un apposito decreto ed inoltre l’assunzione di soggetti disoccupati con meno di 25 anni o di lavoratori con più di 45 anni di età, che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti nelle liste di mobilità e di collocamento.

Valutazione dei rischi particolari

Questa circolare regolarizza delle forme di lavoro non dichiarate o comunque non regolari garantendo l’obbligo del documento di valutazione dei rischi integrandolo con l’identificazione dei rischi particolari associati alla prestazione a chiamata e le relative misure di prevenzione.
L’eventuale evasione dall’obbligo suddetto può configurarsi come aggravante delle responsabilità penale del datore di lavoro in caso d’infortunio del lavoratore.
E’ necessario pertanto analizzare attentamente il contratto posto in essere e la tipologia del lavoro, perché se il lavoro è riconducibile a lavoro notturno bisogna seguire le disposizioni del D.Lgs. n. 532.

Quadro degli adempimenti

Il lavoratore andrà iscritto nel libro paga e matricola e andrà effettuata la prescritta comunicazione all’INAIL, al momento della stipula del contratto.
In caso di malattia professionale e infortunio in ragione del rapporto di lavoro si applicherà la disciplina prevista per il lavoro subordinato, al contrario se si verificassero durante i periodi di inattività o disponibilità.
Il lavoratore dovrà dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro per non incorrere in sanzioni.
Inoltre il lavoratore andrà sottoposto a visita medica al momento dell’assunzione e a programmi formativi e informativi.
La circolare però è evasiva sulle norme antinfortunistiche che sono incompatibili con la prestazione intermittente del lavoratore.