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La responsabilità degli interventi strutturali negli enti pubblici

L’art. 4 del D.Lgs. 626/94 stabilisce, in maniera chiara ed inequivocabile, le competenze e le responsabilità relative agli interventi strutturali e di manutenzione negli edifici pubblici e nella Pubblica Amministrazione.

Così, un dirigente di un edificio scolastico di proprietà della Pubblica Amministrazione che  segnala la necessità di un intervento strutturale alla stessa, proprietaria dell’immobile, può assolvere gli obblighi stabiliti dalla 626/94 mediante la trasmissione della segnalazione della carenza strutturale riscontrata e delle richiesta di intervento di adeguamento.

Nella formulazione di tale richiesta occorrerebbe indicare non solo la natura tecnica della carenza strutturale, ma anche i rischi e le limitazioni che essa potrebbe  comportare nello svolgimento dell’attività effettuata nell’edificio.

Inoltre, sarebbe opportuno rinnovare la richiesta effettuata alla Pubblica Amministrazione prima dell’avvio di ogni anno scolastico, visto che con l’inizio di ogni ciclo di attività possono ripresentarsi le situazioni di rischio derivanti dalla mancata eliminazione della carenza strutturale.

In questo modo, anche nel caso di un controllo da parte dei tecnici dell’ASL, il  dirigente, in grado di fornire la documentazione dell’avvenuta formulazione delle richieste sopra indicate, risulta esente da verbalizzazione e la contravvenzione cadrebbe sulla Pubblica Amministrazione, ente tenuto all’effettuazione dell’intervento.