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La gestione delle piscine natatorie in Lombardia

Il D.g.r. n° 8/2552 del 17 maggio 2006 (Regione Lombardia) prevede alcuni nuovi  requisiti obbligatori per le piscine condominiali all’aperto, con profondità inferiori a 1,4 metri di varia superficie,  costituenti pertinenza di edificio o complesso residenziale composto da più di 4 unità abitative di proprietà di unica persona  o più persone.

Sono classificate come piscine condominiali:
– le piscine ubicate all’interno di edifici o complessi condominiali destinate in via esclusiva a chi vi alloggia ed ai loro ospiti.
– all’aperto
– polifunzionali nel senso che nello stesso bacino sono presenti diverse aree esempio vasca ricreativa destinata ai bambini e una vasca ricreativa comprendente ammaraggio scivoli ecc

per le caratteristiche dall’acqua è necessario il rispetto dell’allegato D del D.G.R. ad esempio
– l’acqua deve essere tra 18°C e 30°C (sia l’acqua in vasca che quella in immissione)
– il pH per disinfezione a base cloro tra 6,5 e 7,5
– vengono fissati requisiti chimici di cloro attivo libero cloro attivo combinato, nitrati, flocculanti ecc.
– vengono fissati i requisiti microbiologici come Conta batterica a 22°C sia per l’acqua in immissione che per l’acqua in vasca e l’assenza di alcuni patogeni esempio enterococchi o pseudomonas ecc.

per lesercizio vengono fissati alcuni vincoli descritti nei requisiti generali e nell’allegato C
– nel caso di cambiamento di gestore e/o del responsabile questo va comunicato all’ASL competente unitamente ad una dichiarazione attestante il mantenimento delle condizioni tecnico strutturali e gestionale della precedente comunicazione
– in caso di ristrutturazione importante deve essere presentata una nuova comunicazione di inizio attività (DIA)
– il titolare deve individuare i preposti alla gestione dell’impianto
– durante il periodo di funzionamento deve essere assicurata la presenza di un responsabile pro-tempore dell’impianto secondo quanto descritto in un piano di autocontrollo
– eventuale assistenza bagnanti nel caso in cui si superano i 300 M3 e/o la profondità di 1,4 metri

Il titolare deve eseguire dei controlli interni per la verifica del corretto funzionamento della piscina che  devono essere eseguiti nel rispetto delle procedure di qualità secondo un piano di  autocontrollo. Pertanto risulta obbligatorio la redazione di un documento di valutazione dei rischi in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per l’attività .

Il responsabile dell’attività deve tenere a disposizione dell’organo di vigilanza:
– la propria nomina comprensiva di invio all’ASL
– Il piano e le procedure di autocontrollo
– il registro dei controlli secondo norma UNI 10637
– la documentazione delle azioni correttive intraprese per ripristinare le condizioni ottimali, qualora i controlli identificassero un problema.

– visualizzare il D.g.r. n° 8/2552 del 17 maggio 2006
– visualizzare la nota di chiarimento della Regione Lombardia del 19 febbraio 2007