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Immissione nel mercato europeo di detergenti tensioattivi

Il Regolamento dell’unione Europea 648 del 31/3/2004 ed entrato in vigore lo scorso ottobre, si occupa di normare l’immissione sul mercato europeo di detergenti e tensioattivi facenti parte dei detergenti e la loro libera circolazione all’interno dell’unione europea.

La norma europea è maggiormente restrittiva rispetto al passato e soprattutto l’attenzione del legislatore si focalizza su due temi principali, l’ambiente e la sicurezza dell’uomo.

Leggendo il regolamento, si evince immediatamente come la comunità europea, in questo contesto, prenda atto dell’importanza di aspetti come la biodegradazione, peculiarità importantissima considerando che un normale tensioattivo o detergente contenente tensioattivi, verrà a contatto con l’ambiente esterno e, se dovesse essere scarsamente biodegradabile, perdurerebbe all’interno dello stesso per tempi troppo lunghi.

L’unione europea afferma come i detergenti ed i tensioattivi rispettanti gli indici di biodegradabilità citati negli annessi al regolamento, possano essere inseriti sul mercato senza nessuna restrizione, mentre in caso contrario la procedura sarebbe più dilatata nel tempo e boriosa. Le aziende devono fare richiesta al proprio stato membro per ottenere una deroga, la quale, a seconda della valutazione del singolo stato, può essere concessa con le eventuali concessioni e limiti o addirittura negata, con l’impossibilità di piazzare il prodotto sul mercato europeo.

L’Unione europea addirittura pubblica un elenco dei tensioattivi ammessi con deroga e le corrispondenti limitazioni, in quanto è l’organo primario per quanto riguarda la decisione finale.

I test sui tensioattivi, per essere significativi devono essere effettuati da laboratori a cui è riconosciuta l’adeguata professionalità e competenza. Ogni Stato membro deve fornire una propria lista dei laboratori all’Unione europea e agli altri stati membri. In ultima istanza è la Commissione europea ad approvare la presenza nella lista di un laboratorio.

Potrebbe essere positivo considerare come venga garantita, pur con una norma restrittiva, la veridicità a livello comunitario dei test sui tensioattivi.

Un riflesso positivo del Regolamento è l’immediatezza con cui personale medico, ovviamente in maniera confidenziale, possa richiedere all’azienda produttrice del disinfettante, gli ingredienti e, come impone il Regolamento, avere una risposta entro tempi limitati. Sicuramente un aspetto che facilita molto i professionisti sanitari.

Nel caso in cui un detergente, o in generale un prodotto contenente tensioattivi, dovesse rispettare i termini di questo Regolamento, lo stato membro non avrebbe in diritto, in alcun modo, di impedirne la distribuzione al mercato o il ritiro dello stesso. Ogni controversia deve essere discussa in sede Europea.