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Il testo unico in pillole – Seconda parte


Il medico competente con il nuovo D.Lgs. 81/08

Per riassumere le novità più importanti:

– Non è più previsto il sopraluogo congiunto RSPP e Medico Competente
– E’ previsto un solo sopraluogo annuo
– La periodicità delle visite mediche qualora non definita da leggi o dallo stesso medico è stabilita in annuale
– Relazione annua scritta obbligatoria (definiti i contenuti nell’allegato 3B)
– Richiamo alla normativa in materia di privacy
– Consegna al dipendente a fine lavoro dei documenti in suo possesso
– Comunicazione dei requisiti al Ministero della Salute
– Il medico deve seguire dei corsi di aggiornamento
– Sono stabiliti i requisiti minimi della cartella sanitaria e di rischio (definiti i contenuti nell’allegato 3A)
– Il medico custodisce la cartella sanitaria nelle aziende con meno di 15 dipendenti
-Sulla cartella sanitaria deve essere presente la firma del datore di lavoro
– Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
– Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Più in dettaglio:

– Requisiti del medico competente:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale

– Formazione dei medici con specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale
I medici con specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute
E’ possibile una deroga per i medici che operano da oltre un anno con attestazione del datore di lavoro

– Formazione per tutti i medici
I medici competenti devono partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del D.lgs. 81/08. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Il D.lgs. 81/08 introduce, inoltre, un ampliamento del ruolo del medico competente e delle sue responsabilità.
Oltre a collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori deve collaborare alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale.
Inoltre di non poca rilevanza è la custodia delle cartelle sanitarie e di rischio, il decreto definisce che il
il medico debba custodire, sotto la propria responsabilità le cartelle sanitarie nelle aziende o unità produttive con meno di 15 lavoratori.

Un’altra novità è l’obbligo di fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti.;

– Visita degli ambienti di lavoro
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

– Quando è effettuata:
nei casi previsti da
normativa vigente
direttive europee
indicazioni della Commissione consultiva
qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Casi in cui deve essere attuata:
visita medica preventiva
visita medica periodica
visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia correlata ai rischi o alle condizioni di salute…
visita medica in occasione del cambio della mansione;
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti.

Periodicità della sorveglianza sanitaria:
Annuale, qualora non prevista dalla normativa
Periodicità diversa stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio
Periodicità diversa (e contenuti diversi) stabiliti dall’organo di vigilanza

Casi in cui la sorveglianza sanitaria non può essere effettuata
in fase preassuntiva; – proroga al gennaio 2009
per accertare stati di gravidanza;
negli altri casi vietati dalla normativa vigente.