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Il rappresentante per la sicurezza e le informazioni e la documentazione aziendale

La maggior parte delle intese collettive ribadisce innanzitutto il diritto del RLS di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente tra l’altro la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle concernenti l’organizzazione del lavoro, precisando inoltre che il datore di lavoro deve fornire, anche su richiesta del RLS, tali dati.

Per informazioni inerenti «l’organizzazione e gli ambienti di lavoro» sono da intendere, per taluni accordi, quelle «riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro» (accordo Confindustria).

Cosa diversa dal diritto in questione sembra essere il diritto di accesso al «documento» finale – e non alla «documentazione» – sulla valutazione dei rischi, stabilito dall’art. 19, 5° comma, del decreto.

Il RLS, è comunque tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle notizie e documentazione ricevuta, nel rispetto del segreto industriale; obbligo espressamente richiamato anche dall’art. 9, 3° comma, del decreto.

Nei casi di rappresentanza territoriale, le informazioni, la documentazione, le misure di prevenzione e gli altri dati sono trasmessi presso la sede degli organismi paritetici, anche tramite i servizi di prevenzione, al fine dell’esercizio da parte del rappresentante territoriale alla sicurezza, nella stessa sede, delle sue funzioni (vedi accordo artigianato).

Relativamente alle «informazioni provenienti dai servizi di vigilanza» (art. 19, 1° comma, lett. f) si può ritenere tale disposizione riferibile sia alle informazioni di cui è destinatario il datore di lavoro, avendo, quest’ultimo l’obbligo di comunicarle al RLS, sia quelle provenienti direttamente dagli organi di controllo. La norma va letta anche in connessione con la lett. i), dell’art. 19, 1° comma, che prevede la facoltà del RLS di formulare osservazioni «in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti».

[art. 19, 1° comma , lettere e); f)]
Il rappresentante per la sicurezza:

(Omissis)

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; Accordo interconfederale; azienda; infortunio; malattie professionali; prevenzione; unità produttiva; valutazione del rischio.

Una garanzia sul piano penale per il RLS in tema di informazione è stabilita dall’art. 4, 5° comma, lett.m), del decreto.

In esso si precisa tra altro che il datore di lavoro deve consentire al RLS «… di accedere alle informazioni ed alla docu

mentazione aziendale di cui all’art. 19, 1° comma, lett. e)».

Tale disposizione è sanzionata all’art. 89, 2° comma, lett. b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire

un milione a lire cinque milioni per le violazioni compiute dal datore di lavoro e dal dirigente; all’art. 90, 1° comma, lett. b), con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da lire 300 mila a lire un milione per le violazioni compiute dai preposti.