Frareg » Blog » Dossiers » Igiene e sicurezza nei micronidi lombardi
Igiene e sicurezza nei micronidi lombardi
Riportiamo qui di seguito alcuni dati tratti dalla Circolare n. 45 del 18.10.2005.
Ubicazione
Come stabilito dalla >DGR 20588/05, il micronido è un’unità d’offerta che può essere realizzata:
1. in un appartamento purchè esclusivamente destinato alla funzione di micronido come da autocertificazione del richiedente;
2. in strutture polifunzionali purchè gli spazi destinati allo stesso siano ben distinti dalle altre funzioni. (Va precisato che per struttura polifunzionale si intende una struttura che prevede diversi servizi e unità d’offerta sociali, educative, scolastiche);
3. inserita in insediamento aziendale;
4. anche oltre il piano terra.
Si precisa che il documento attestante la civile abitazione è il certificato di abitabilità, con i requisiti vigenti nel momento in cui il certificato è stato rilasciato, richiesto o formato, e non quelli vigenti attualmente a condizione che non ci siano cause di inabitabilità o di insalubrità. In particolare per il superamento delle barriere architettoniche è sufficiente che laddove i locali non siano strutturati a garantire l’accessibilità o visitabilità a persone con difficoltà, siano previste e codificate procedure per garantirle.
Capacità ricettiva
Per i micronidi non è previsto l’incremento del 20% pertanto, in tale tipologia d’offerta non possono essere contemporaneamente presenti più di 10 bambini.
Articolazione della struttura
A maggior chiarimento di quanto specificato dalla >DGR 20588, si precisa che per superficie utile netta, si intende la superficie calpestabile.
Condivisione di spazi
Gli spazi ammessi in condivisione dalla >DGR 20588 sono i bagni del personale. A tal proposito si precisa che, anche se in condivisione con altre unità d’offerta/servizi, i bagni devono essere:
a) di esclusivo utilizzo del personale;
b) in numero adeguato a quanto previsto dalla normativa vigente in merito al personale contemporaneamente presente che li può utilizzare. ( per esempio in un micronido aziendale i bagni del personale possono essere i medesimi del personale dell’azienda presso cui è situato, ma il numero di bagni dovrà essere rapportato al numero di personale contemporaneamente presente nel micronido e nell’azienda);
c) in conformità con i requisiti igienico sanitari;
d) ubicati nel medesimo edificio (abbinati/adiacenti) anche se non sullo stesso piano del micronido/nido, purchè appartenenti a strutture/servizi dell’area sociale/educativa/socio sanitaria (esclusi i nidi aziendali adiacenti al luogo di lavoro che possono utilizzare i bagni dell’azienda come riportato al soprastante punto b)
Cucina, catering, preparazione pasti
Le civili abitazioni, secondo i requisiti previsti dal regolamento di igiene.
In caso di presenza di cucina abitabile, quindi rispondente ai requisiti di “locale cucina” e di dimensioni adeguate a consentirne l’uso anche per la consumazione dei pasti dei bambini, la stessa potrà anche essere conteggiata – ovviamente detratti i metri quadri specificatamente usati per la preparazione dei pasti – ai fini della determinazione della superficie utile complessiva destinata ai bambini.
La cucina/spazio cottura del micronido, anche in caso di preparazione diretta dei pasti non deve acquisire specifica autorizzazione sanitaria, ferma restando la responsabilità del gestore sulla sicurezza alimentare e sugli aspetti nutrizionali nonché sul controllo e formazione del personale addetto.
I pasti possono anche pervenire al micronido tramite catering. In questo caso:
a) la ditta che fornisce i pasti deve essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria; copia di tale autorizzazione deve essere conservata presso il micronido;
b) la cucina aziendale, in caso di micronido realizzato presso i luoghi di lavoro, può essere utilizzata per la preparazione di pasti fermo restando una linea specifica di produzione ed il trasporto degli stessi con contenitori/carrelli idonei (termoregolati, chiusi, lavati e detersi quotidianamente);
c) il locale scaldavivande previsto dalla deliberazione, per la porzionatura dei pasti e il lavaggio delle stoviglie, deve comunque essere presente, al fine di consentire al personale l’eventuale preparazione di bevande calde, merende o per predisporre le pappe per i lattanti, ed essere di facile pulizia e sanificazione.
