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Elettrosmog: la ripartizione di competenze secondo le indicazioni del TAR Lazio

Comuni, Province e Regioni non possono fissare limiti superiori rispetto a quelli definiti dalla normativa statale per le emissioni elettromagnetiche delle stazioni radio per la telefonia cellulare, né stabilire le distanze minime di queste ultime dalle abitazioni. Secondo il TAR alle Regioni e alle Province sono attribuite funzioni di vigilanza sull’osservanza dei limiti previsti dalla normativa statale mentre ai Comuni sono demandati compiti più esecutivi.
Il caso sottoposto alla decisione del TAR Lazio presenta interessanti collegamenti con la normativa relativa alle emissioni elettromagnetiche.
La vicenda processuale vede protagoniste una concessionaria per l’installazione e l’esercizio di impianti di telecomunicazione per l’espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema Gsm, e l’Amministrazione comunale di Viterbo a cui la prima ha presentato richiesta di rilascio di concessione edilizia per l’installazione di cinque stazioni radio per telefonia cellulare.
La resistente Amministrazione comunale, in luogo di pronunciarsi in merito alle suddette richieste, adottava l’avversato atto regolamentare di cui la concessionaria, parte ricorrente, ha assunto l’illegittimità sostenendo l’assoluta incompetenza dell’autorità comunale ai fini della regolamentazione della materia, che rientrerebbe nelle esclusive attribuzioni statali.
Il TAR del Lazio ha riconosciuto fondata la censura della ricorrente alla luce di tutta la normativa in materia di installazioni e mantenimento di impianti radio base per telefonia cellulare, in particolare sotto i profili della tutela ambientale e della salute pubblica.
Il Tar Lazio, quindi, nell’esaminare la presente vicenda contenziosa, ha evidenziato due principi di carattere generale:l’esclusiva attribuzione allo Stato delle funzioni di fissazione dei criteri e dei limiti rilevanti al fine della protezione della popolazione dalle potenzialità nocive insite nell’esposizione ai campi elettromagnetici, e il conferimento alle Regioni ed ai Comuni di compiti aventi rilievo attuativo, esecutivo, di controllo e di vigilanza.
Sicuramente l’apprezzabile intento dell’amministrazione comunale di Viterbo era quello di pervenire ad una migliore tutela della salute dei cittadini residenti sul suo territorio, ma il TAR non può non evidenziare il fatto che riconoscere un generalizzato potere derogatorio ai singoli comuni porterebbe a un “decentramento decisionale” introducendo una differenziata tutela della salute dei cittadini in ragione dell’insediamento di essi su un territorio comunale invece che su un altro. Inoltre, potrebbero verificarsi fenomeni di concentrazione degli insediamenti degli impianti in territori in cui l’autorità comunale ha posto limiti meno rigidi, con conseguente incremento dell’esposizione della popolazione ivi residente ad una accresciuta irradiazione elettromagnetica.
Il TAR del Lazio, anche alla luce di una conforme giurisprudenza, ha ritenuto illegittimo l’atto emanato dall’amministrazione comunale di Viterbo, per aver quest’ultima esercitato attribuzioni che il quadro normativo, vigente al momento dell’adozione dell’atto, riservata ad organi statali e regionali, residuando ai Comuni l’esercizio di compiti di vigilanza e di attuazione.