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Ecolabel

Ecolabel

Il marchio di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentono di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali: qualità dell’aria e  dell’acqua, protezione dei suoli, riduzione dei rifiuti, risparmio energetico, gestione delle risorse naturali, prevenzione del riscaldamento globale, protezione della fascia di ozono, sicurezza ambientale, impatto acustico e biodiversità

I criteri ecologici per l’assegnazione del marchio, sono definiti attraverso l’analisi del ciclo di vita del prodotto/servizio (LCA), analizzando gli impatti da esso prodotti nel suo percorso “dalla culla alla tomba”.

Campo di applicazione

Per essere incluso nel sistema, un gruppo di prodotti deve soddisfare le seguenti condizioni (CE n. 1980/2000):

a)      rappresentare un volume significativo di vendite e di scambi nell’ambito del mercato interno
b)      comportare in una o più fasi della vita del prodotto impatti ambientali significativi su scala globale o regionale
c)       essere caratterizzato da una significativa capacità potenziale di indurre miglioramenti ambientali attraverso le scelte del consumatore e di incentivare i produttori o i fornitori di servizi a ricercare vantaggi concorrenziali grazie all’offerta di prodotti aventi titolo per il marchio di qualità ecologica
d)      la vendita ai fini del consumo o uso finale deve rappresentare una quota significativa del volume di vendita

Esclusioni

Il marchio di qualità ecologica non può essere assegnato a :

a)      sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici, dannosi per l’ambiente, cancerogeni, teratogeni o mutageni
b)      beni il cui processo di fabbricazione possa danneggiare gravemente la salute umana e/o l’ambiente, o il cui normale uso possa essere dannoso per il consumatore.

Il regolamento CE n. 1980/2000 non si applica ai prodotti alimentari, alle bevande, ai prodotti farmaceutici e ai dispositivi medici (destinati solo ad uso professionale e/o soggetti a prescrizione medica).

Prodotti etichettati

1 Ammendanti11 Lavatrici
2 Calzature12 Lavastoviglie
3 Carta copie13 Materassi
4 Computer portatili14 Personal Computer
5 Detergenti multiuso e per servizi sanitari15 Pitture e vernici
6 Detersivi bucato16 Prodotti tessili
7 Detersivi lavastoviglie17 Tessuto carta
8 Detersivi per piatti lavaggio a mano18
Televisori
9 Frigoriferi19 Coperture dure per pavimenti
10 Lampadine

Vantaggi dell’ECOLABEL

Da parte del consumatore, esistono sei buone ragioni per scegliere un prodotto Ecolabel:

1) Certificato da un organismo indipendente: il marchio Ecolabel viene rilasciato dal Comitato Ecolabel-Ecoaudit.
2) Facile da riconoscere: ogni prodotto Ecolabel viene fregiato con una margherita facilmente riconoscibile
3) Di qualità: non solo ecologica ma prestazionale: i prodotti Ecolabel sono compatibili con l’ambiente e soddisfano anche le esigenze del consumatore
4) Basato su dati scientifici: La definizione dei criteri ecologici avviene attraverso l’analisi del ciclo di vita del prodotto/servizio.
5) Approvato con la partecipazione di tutte le parti interessate: Con il nuovo regolamento è stato istituito il EUEB (Comitato dell’Unione Europea per il Marchio Ecologico) che ha il compito di revisionare i criteri dell’ Ecolabel, identificare nuovi prodotti…..
6) Controllato da autorità pubbliche: per ottenere il marchio, l’azienda viene sottoposta a controlli amministrativi e tecnici (istruttoria)per verificare il rispetto dei criteri dell’Ecolabel; inoltre sono previsti controlli successivi al conseguimento del marchio. L’istruttoria e i controlli sono eseguiti dall’ ANPA.

Richiedenti

Possono chiedere il marchio le aziende produttrici di beni e i fornitori di servizi, i venditori all’ingrosso e dettaglio, di prodotti e servizi, che utilizzano il proprio marchio e gli importatori.

Procedura per l’assegnazione del marchio Ecolabel

La domanda per ottenere il marchio Ecolabel, corredata della documentazione tecnica necessaria, deve essere presentata dal richiedente al Comitato Ecolabel-Ecoaudit, il quale provvede ad inoltrarla ad ANPA per l’esecuzione dell’istruttoria tecnico-amministrativa. ANPA ha 60 giorni di tempo per verificare la conformità del prodotto ai criteri Ecolabel di riferimento e comunicare il risultato al Comitato. In caso di esito positivo dell’istruttoria il Comitato, entro 30 giorni concede l’etichetta e informa la Commissione Europea. Il tempo massimo per ottenere il contratto d’uso del marchio è dunque 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

 

Variazioni del processo descritto nello schema:

–  nel caso in cui la documentazione presentata con la domanda risulti incompleta, l’istruttoria viene sospesa fino al ricevimento delle integrazioni necessarie

– nell’eventualità in cui l’azienda decida di ritirare la sua domanda, deve comunicare la sua decisione all’ Organismo Competente (Comitato Ecolabel)

Documenti da presentare

La documentazione necessaria per la richiesta di assegnazione del marchio di qualità ecologica è la seguente:
1)      domanda di assegnazione del marchio Ecolabel (secondo il facsimile)
2)      formulario tecnico e rapporto tecnico specifico per tipo di prodotto (secondo i criteri fissati)
3)      Tutti i documenti e i certificati necessari alla valutazione tecnica (analisi da laboratori accreditati, dichiarazioni,…)
4)      Ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria (500 EURO)
5)      Certificato di iscrizione nel registro delle imprese
6)      Copia di eventuali certificazioni (ISO 9001,ISO 14001, EMAS)

Stipula del contratto

All’ottenimento del marchio viene stipulato un contratto con le seguenti modalità:

– Il contratto viene firmato in 4 copie dal richiedente e dal Comitato Ecolabel-Ecoaudit e deve essere registrato a cura del richiedente presso l’ufficio del registro competente della località in cui si trova l’azienda. Due copie del contratto devono essere consegnate al Comitato Ecolabel-Ecoaudit, sezione Ecolabel, entro 10 giorni dalla data di registrazione
– Il richiedente deve versare alla stipula del contratto un anticipo del 20% delle spese del diritto d’uso
– L’anno successivo dovrà versare la differenza calcolata sul volume di vendite dell’anno precedente, secondo certificazione di uno studio commerciale esterno ed indipendente.

Costo del diritto d’uso del marchio Ecolabel

Voce di costoImportoRiduzioni
Spese per l’esame del fascicolo500 euroriduzione del 25% per PMI1 e fabbricanti e fornitori di servizi di paesi in via di sviluppo.
Diritti annualiL’importo del diritto annuale è pari allo 0,15% del volume annuale delle vendite all’interno dell’Unione europea del prodotto al quale è stato assegnato il marchio di qualità ecologica. Importo minimo e massimo rispettivamente di 500 e 25.000 euro.riduzione del 25% per PMI1 e fabbricanti e fornitori di servizi di paesi in via di sviluppo
riduzione del 15% per i richiedenti che siano in possesso di una certificazione secondo le norme EMAS o ISO 14001
riduzione del 25% ai primi tre richiedenti cui sia stato concesso il marchio per un determinato gruppo di prodotti
Prove e verificheA carico del richiedente
Le riduzioni sono cumulabili per voce di costo fino ad un massimo del 50%.

1 Racommandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese

Verifiche di mantenimento

La concessione di utilizzo del marchio può essere rinnovata annualmente dal richiedente, previo pagamento della quota stabilita. Al fine di controllare il mantenimento della conformità del prodotto ai criteri ecologici, l’ANPA stabilisce con l’azienda un piano di verifiche da effettuare nel periodo di durata del contratto d’uso del marchio Ecolabel.
In realtà la validità del contratto (modalità CE n.728/2000) è strettamente legata alla validità dei criteri di assegnazione del marchio. Questi variano a seconda della categoria di prodotto ed hanno in genere una validità di 3 anni, dopodiché sono sottoposti a verifica/modifica e i prodotti che hanno acquisito il marchio devono di nuovo essere sottoposti ad istruttoria per verificare la  conformità ai nuovi criteri stabiliti. Dunque se i criteri, ad esempio per le lavatrici hanno una validità dal 1999 al 2002, e un’azienda ottiene il marchio nel 2001, questa dopo un anno dovrà stipulare un nuovo contratto, ed avviare nuovamente l’iter per l’ottenimento del marchio.