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Documentazione ambientale

Le aziende in base all’attività da esse svolta producono un impatto ambientale che può riguardare uno o più ambienti. Per ambienti si intende acqua, aria, suolo, alimenti, ecc.
La fonte dell’inquinamento può essere:
emissione gassosa (si parla di scarico in atmosfera);
emissione liquida (si parla di scarichi idrici);
emissioni solide (si parla di gestione dei rifiuti solidi)
emissione aeriforme (si parla di inquinamento acustico).

Gli organismi di riferimento variano in base al tipo di inquinamento prodotto, viene di seguito riportato uno schema che evidenzia la suddivisione delle funzioni, dei compiti e delle competenze tra i vari organi della pubblica amministrazione. (pag 702  Ecologia Applicata):

StatoLegislazione;
Coordinamento interregionale;
Definizione di priorità nazionali;
Normativa tecnica;
Indirizzo scientifico e metodologico;
Indirizzo programmatico.
RegioneLegislazione locale;
Pianificazione;
Attuazione e integrazione normativa tecnica;
Autorizzazione di opere;
Valutazione di impatto ambientale.
ProvinceRealizzazione di impianti di monitoraggio;
Monitoraggio impianti, ambiente, sanità;
Catasti opere, ambiente ecc.;
Relazioni periodiche ambiente / salute.
Enti gestione
(comuni, consorzi)
Realizzazione di impianti di risanamento;
Gestione di impianti di risanamento.

La normativa vigente impone specifici iter procedurali e documentari per ottenere le autorizzazioni agli scarichi che variano in base al tipo d’inquinamento ed al corpo ricettore o impianto di smaltimento.
Si riportano di seguito alcuni schemi esemplificativi.

Scarichi idrici

Occorre fare delle differenze tra acque reflue domestiche, acque reflue industriali e acque meteoriche e anche in base al corpo recettore di tali scarichi.

Scarichi idrici Rif. Legislativo  Dlgs 152/99
Acque reflue domesticheAcque reflue industrialiAcque meteoriche
In rete fognariaIn corpo recettore diverso dalla fognaturaIn rete fognariaIn corpo recettore diverso dalla fognaturaIn rete fognaria o altro corpo recettoreIn acque sotterranee
È sempre ammesso lo scarico in fognatura nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore.Autorizzazione rilasciata dalla Provincia di appartenenza.Autorizzazione rilasciata dal Comune di appartenenza.Autorizzazione rilasciata dalla Provincia di appartenenza.Disciplina regionale altrimenti vincoli o prescrizioni.Divieto assoluto.

Emissioni in atmosfera

Le procedure variano  a seconda che si tratti di  emissioni ordinarie, emissioni da impianti ad inquinamento “poco significativo”, emissioni da impianti a “ridotto inquinamento atmosferico”, emissioni diffuse provenienti da depositi di oli minerali compresi i gas liquefatti.

Emissioni in atmosfera Rif. Legislativo DPR 203/88
Emissioni ordinarieEmissioni da impianti ad inquinamento “poco significativo”Emissioni da impianti a “ridotto inquinamento atmosferico”Emissioni diffuse provenienti da depositi di oli minerali compresi i gas liquefatti
Impianti esistenti alla data di entrata in vigore del DPR 203/1988Impianti costruiti dopo l’entrata in vigore del DPR 203/88
La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata alla regione o alla provincia autonoma competente entro entro il 31 luglio 1989 + relazione tecnica + invio del progetto di adeguamento delle emissioni redatto sulla base dei parametri riportati nel DPR 203/88.La domanda di autorizzazione  da inoltrare alla regione o alla provincia autonoma competente corredata di : Progetto indicativo del ciclo produttivo; tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento; qualità e quantità delle emissioni; termine per la messa a regime degli impianti + copia della domanda di autorizzazione  da inoltrare al ministero dell’ambiente + copia della domanda di autorizzazione da inoltrare al sindaco quale allegato della concessione edilizia.Autorizzazione non necessaria. Le regioni possono prevedere che i titolari delle attività di cui all’allegato I del DPR 25 luglio 1991 inviino una comunicazione alle autorità in merito alla sussistenza delle condizioni di poca significatività dell’inquinamento atmosferico prodotto.Le regioni e le autorità di cui all’art 17 DPR 203/88 rilasciano un’autorizzazione generale ex lege. Ovvero possono predisporre procedure semplificate di domanda di autorizzazione in base alle quali le quantità e qualità delle emissioni siano deducibili dall’indicazione di quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo.Autorizzazione generale ex lege (art. 3 DPR 25 luglio 1991).