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Danno ambientale e modello UE

E’ stato recentemente diffuso il primo schema di decreto legislativo che, in attuazione della legge delega n. 308 del 2004, reca  norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.

La materia è attualmente regolata dall’art. 18 della legge 349/86. Nella bozza del nuovo decreto viene definito il concetto di danno ambientale, ampliate le competenze del ministero e varato un sistema di autocontrollo e viene anche affidato un ruolo centrale, sia nella fase preventiva, che in quella riparatoria all’impresa.

Il nuovo decreto che intende attuare la Direttiva 2004/35/Ce sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e abroga l’art. 18 della legge 349/86 si caratterizza per:

La definizione di danno ambientale, che non era presente nella legge del 1986
L’introduzione di meccanismi di attuazione del principio di precauzione di derivazione comunitaria
L’attribuzione al ministro dell’Ambiente di un ruolo centrale nell’attuazione della tutela contro il danno ambientale, sia nella fase preventiva che ripristinatoria e risarcitoria
Il ridimensionamento del ruolo degli enti locali e delle associazioni di protezione ambientale

Lo schema del decreto individua sia i criteri di determinazione delle misure di ripristino e riparazione ambientale, sia i costi delle stesse, prevedendo i casi in cui non sono a carico dell’ operatore. Per operatore s’intende qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un’attività professionale avente rilevanza ambientale oppure chi eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell’autorizzazione a svolgere detta attività.

Gli ambiti dei poteri e delle responsabilità contenuti nel nuovo decreto legislativo sono:

Poteri del Ministro: decide sulle misure di ripristino e riparazione ambientale, emette ordinanza-ingiunzione a contenuto ripristinatorio e risarcitorio, agisce per il risarcimento del danno ambientale
Responsabilità dell’operatore: attua, anche in via preventiva, le misure di ripristino e riparazione ambientale, sostiene i costi delle misure, salvo che provi di non aver causato il danno ambientale
Regioni, enti locali, cittadini e associazioni ambientaliste: sono legittimati a presentare al Ministro denunce e osservazioni, possono chiedere il risarcimento del danno subito, possono ricorrere al giudice amministrativo previa opposizione al Ministro e, in caso di inerzia, di diffida a provvedere.

Per quanto riguarda le denuncie: le Regioni, gli enti locali i cittadini e le associazioni ambientaliste, sono legittimati a presentare al Ministro denuncie e osservazioni; possono chiedere il risarcimento del danno subito; possono agire in sede amministrativa per l’annullamento degli atti e dei provvedimenti che violino le previsioni del decreto di prossima emanazione. Il ricorso al giudice  amministrativo deve essere però preceduto dall’opposizione al Ministro e in caso d’inerzia dalla diffida a provvedere.