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D.Lgs. 106/09: tantissime modifiche al D.Lgs. 81/08

Come anticipato in un articolo prima delle vacanze, è stato pubblicato il D.Lgs. 106/09 del 3 agosto 2009 sulla Gazzetta ufficiale del 5 agosto. Il Decreto legislativo modifica in modo molto rilevante il D.Lgs. 81/08. Avremo occasione di tornare in modo più dettagliato su ciascuna delle modifiche; vediamo in modo sintetico le principali modifiche:

– i documenti di valutazione dei rischi possono essere consegnati al / ai Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) su supporto elettronico ma devono essere consultati esclusivamente in azienda
– i lavoratori in prova non rientrano nel computo dei lavoratori
– è stato introdotto l’obbligo di inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria
– il datore di lavoro deve ora comunicare al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente soggetto a sorveglianza sanitaria
– sparisce il limite di 15 dipendenti per quanto attiene al luogo di custodia delle cartelle. Si può ora sempre  concordare tra datore di lavoro e medico competente il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio
– non c’è più l’obbligo di redazione del DUVRI se si tratta di servizi di natura intellettuale, di mere forniture di materiali o attrezzature e di lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni (a condizione che le attività non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o altri lavori a rischio individuati nell’Allegato XI)
– il DUVRI va fatto solo da chi  “abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”
– il DUVRI è un documento dinamico che ““va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”
– per i contratti di appalto, vengono meglio definiti i costi per la sicurezza: sono “i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”
– non vi è più l’obbligo di data certa sul documento di valutazione dei rischi ma bastano le firme di datore di lavoro, RLS, RSPP e medico competente (se presente)
– la valutazione del rischio stress lavoro correlato viene posticipata a decorrere dalla disponibilità di metodologie riconosciute dalla Commissione Consultiva e comunque, in mancanza di queste, dal 1 agosto 2010
– nel settore edilizio, per quanto riguarda la qualificazione degli appaltatori, sarà introdotta una “patente a punti”
– È previsto l’obbligo di comunicare all’INAIL e all’IPSEMA, nonché al SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione:
* i dati e le informazioni relative agli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (obbligo da assolvere ai fini statistici e informativi, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico)
* i dati e le informazioni relativi agli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni (l’obbligo, da assolvere ai fini assicurativi, si considera adempiuto per mezzo della denuncia di infortunio
– Viene resa obbligatoria la formazione anche dei dirigenti oltre che per i preposti
– L’obbligo di comunicazione all’INAIL del nominativo del RLS non è più previsto con cadenza annuale, ma solo in riferimento agli RLS di nuova elezione o designazione, nonché in sede di prima applicazione, ai rappresentanti già eletti o designati. Chi avesse già provveduto a comunicare i nominativi degli RLS in carica al 31 dicembre 2008, non dovrà fare alcuna ulteriore comunicazione, se non nel caso di variazioni intervenute tra il 1 gennaio 2009 e la data di emanazione della circolare esplicativa INAIL n. 43.
– vengono introdotte le visite mediche preassuntive
– viene introdotto tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente quello di vigilare sull’adempimento degli obblighi posti a carico dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti, degli installatori e del medico competente, ferma restando “l’esclusiva responsabilità” di tali soggetti qualora la mancata attuazione sia “addebitabile unicamente agli stessi”