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Cosa fare per l’anticipazione del congedo di maternità?

Normalmente la lavoratrice gestante continua la sua attività fino al settimo mese di  gravidanza.
In alcuni casi espressamente previsti dalla legge, però, la Direzione Provinciale del  Lavoro, sia di propria iniziativa, sia su istanza della lavoratrice, può disporre l’astensione anticipata dal lavoro, previ accertamenti sanitari.

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a questa forma di tutela in presenza di:
gravi complicazioni della gestazione o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
condizioni di lavoro ed ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino, quando non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni.

Cosa fare

Per usufruire del diritto al congedo di maternità anticipato le lavoratrici devono presentare:
specifica domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, allegando il certificato medico di gravidanza attestante le condizioni previste dall’art. 17, comma 2, lettera a) del Testo Unico n. 151/2001; se la Direzione Provinciale del Lavoro non emette il provvedimento entro sette giorni, la richiesta si intende accolta;
al Responsabile dell’Unità di appartenenza, la ricevuta della domanda inoltrata alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Riflessi sul rapporto di lavoro

Il congedo di maternità anticipato è calcolato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio e delle ferie ed è considerato attività lavorativa ai fini della progressione di carriera, quando i contratti collettivi non richiedono a tale scopo particolari requisiti.

Riflessi economici

Per tutto il periodo del congedo di maternità anticipato, le lavoratrici hanno diritto all’intera retribuzione, comprese le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e produttività nonché alla tredicesima mensilità. Sono esclusi, naturalmente, tutti gli emolumenti la cui corresponsione, ai sensi delle vigenti disposizioni interne, è sempre strettamente connessa all’effettiva presenza in servizio (ad esempio straordinari e turni).

Tale disposizione si applica anche qualora la dipendente sia assente dal lavoro, senza diritto, in tutto o in parte, a retribuzione (ad esempio, come ipotesi più frequente, in aspettativa non retribuita).

Riferimenti normativi

Testo Unico n. 151/2001, artt. 17, 22
D.P.R. n. 43/1990, art. 7, 1° comma
Circolare INAIL n. 48/1993, punto 7.1.6, lettera a.