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Convalida ambientale EMAS e principali differenze con ISO 14001

Il Regolamento di Ecogestione ed Audit (“EMAS”). nato nel 1993 come Regolamento n. 1836/93/UE riguarda l’adesione volontaria delle Imprese del settore industriale ad un Sistema Comunitario di gestione dell’impatto ambientale.
Ad oggi il regolamento è applicabile anche nella sua versione più aggiornata N° 761/2001. Con questo Regolamento si viene in pratica a stabilire un nuovo tipo di rapporti tra Azienda, Organismi di controllo e pubblico basato sulla informazione e sulla collaborazione per migliorare l’impatto ambientale delle attività aziendali secondo programmi che l’azienda definisce in piena libertà e si impegna poi ad attuare.
Il Regolamento prevede che l’Azienda, dopo aver effettuato uno studio completo sugli effetti ambientali della propria attività, renda pubblica una Dichiarazione della sua politica aziendale, integrata da programmi con specifici obiettivi di miglioramento e validata da un Organismo accreditato.
La Dichiarazione deve essere supportata dall’organizzazione di un Sistema di Ecogestione ed Audit tale da poter assicurare, oltre al rispetto delle leggi esistenti, il conseguimento degli obiettivi del programma. Tale Sistema è nella maggioranza dei casi conforme alle ISO 14000 e come tale anche certificato.
Il processo di verifica e convalida ai fini del Regolamento CEE 761/01 (EMAS) prevede che l’azienda presenti domanda per il Sito interessato quando abbia effettuato una Analisi Ambientale Iniziale, disponga di un Sistema di Gestione Ambientale organizzato secondo quanto prescritto dal Regolamento, ed abbia redatto il documento di Dichiarazione Ambientale che possieda i contenuti descritti dall’Art. 5 dell’EMAS.
La domanda va presentata all’Ente accreditato (gli stessi che per le ISO 14001) completa della documentazione richiesta, che include una copia della Dichiarazione Ambientale per il Sito in oggetto.
La documentazione ricevuta è valutata a fronte dei requisiti del Regolamento e se non vengono riscontrate gravi carenze la domanda viene accettata e viene organizzato l’audit entro alcune settimane.
L’audit, eventualmente preceduto da un pre-audit, comprende la verifica approfondita della politica ambientale, del programma e del sistema di gestione ambientali, del corretto svolgimento della analisi ambientale e dell’audit interno, dell’attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella Dichiarazione Ambientale, dell’adeguatezza della stessa Dichiarazione Ambientale che deve includere tutte le questioni ambientali rilevanti per il Sito. L’esito dell’audit viene documentato in un Rapporto di valutazione che riporta i risultati della verifica ed evidenzia le non conformità risultate.
L’Azienda dovrà presentare un programma di attuazione delle necessarie azioni correttive e dovrà dimostrare che le azioni richieste sono state tutte attuate.
A seguito delle risultanze dell’audit e del completamento per il piano delle azioni correttive comunicato dall’Azienda il Comitato di Certificazione dell’Ente esprime il proprio parere per la convalida della Dichiarazione Ambientale del Sito aziendale e rilascia tale documento convalidato all’Azienda, che provvederà a comunicarlo all’Organismo competente per l’EMAS e a portarlo a conoscenza del pubblico.
In Italia l’Organismo Competente per l’esecuzione dei compiti previsti dal regolamento 1836/93 (accreditamento dei verificatori ambientali e registrazione dei siti) è il Comitato Ecolabel-Ecoaudit-Sezione Emas .
Nel caso in cui l’Azienda richiedente possieda già per il Sito interessato un Sistema di Gestione Ambientale certificato a fronte della norma ISO 14001 l’attività di verifica e convalida sarà evitata la ripetizione del lavoro svolto per la certificazione.
L’Azienda il cui Sito possiede una Dichiarazione Ambientale convalidata deve impegnarsi a mantenere la propria.

Principali differenze tra regolamento EMAS e la Norma UNI EN ISO 14001

REGOLAMENTO EMAS

NORME UNI EN ISO 14001

Bisogna svolgere un’analisi ambientale iniziale e predisporre una dichiarazione ambientale.

Anche se non viene specificamente richiesta, è comunque buona prassi svolgere un’analisi ambientale iniziale per dare corpo alla definizione di obiettivi e programmi; non viene predisposta la dichiarazione ambientale.

L’impresa richiede la convalida della dichiarazione ambientale da parte di un verificatore accreditato indipendente .

L’impresa richiede la verifica da parte di un organismo di certificazione accreditato per la certificazione UNI EN ISO 14001.

L’accreditamente dei Verificatori è deliberato dall’organismo di accreditamento, ovvero dal Comitato Ecoaudit Ecolabel; le attività di istruttoria e verifica sono svolte da ANPA che opera in collaborazione con il SINCERT per le parti comuni tra EMAS e ISO 14001.

L’accreditamento dei certificatori è svolto dal SINCERT.

Il verificatore può essere un’organizzazione o un professionista singolo e può operare solo nei settori per i quali è specificamente accreditato.

L’Ente di certificazione è un’organizzazione che, se accreditata, risponde alla norma UNI CEI EN 45012 e opera nel suo settore di competenza.

Dopo l’esito positivo dell’ispezione da parte del verificatore, il sito produttivo viene registrato e inserito in un elenco pubblico e l’impresa acquisisce dal Comitato una “dichiarazione di partecipazione” all’EMAS che può utilizzarla per i propri scopi.

Dopo l’esito positivo dell’ispezione da parte dell’ente di certificazione, l’impresa viene certificata e inserita in un elenco pubblico e acquisisce dall’ente un certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001 che può utilizzarla per i propri scopi.

Il regolamento EMAS è riconosciuto a livello europeo.

La norma UNI EN ISO 14001 è riconosciuta a livello internazionale.

Il verificatore è un soggetto privato, ma è accreditato da un’istituzione pubblica (il Comitato).

L’ente di certificazione è un soggetto privato, accreditato da un soggetto privato (SINCERT).

Prevede il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

Prevede (a livello di sistema) il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

Le imprese aderiscono per rapportarsi con l’esterno.

Le imprese aderiscono per esigenze di mercato.

Il rispetto della legislazione vigente è una precondizione per la partecipazione al sistema.

Il rispetto della legislazione vigente non è una precondizione per il soddisfacimento della norma, nonostante questa raccomandi di essere consapevoli di tutte le leggi applicabili alla propria attività e di tenere un registro delle stesse.