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Contratto di inserimento e sicurezza sui luoghi di lavoro

Il contratto di inserimento è un rapporto di lavoro a contenuto formativo (che sostituisce il vecchio contratto di formazione e lavoro nel settore privato) attraverso il quale alcune categorie di soggetti espressamente individuate (giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, disoccupati di lunga durata, donne, lavoratori con più di 50 anni di età senza lavoro, lavoratori che non lavorano da almeno due anni, portatori di handicap) possono essere inserite o reinserite nel mondo del lavoro attraverso uno specifico progetto individuale di adattamento delle competenze del lavoratore a un particolare contesto aziendale lavorativo.

Per quanto riguarda la tipologia dei contratti di apprendistato l’art.53 stabilendo che “durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore di due livelli, alla categoria spettante” considera l’apprendista un lavoratore ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 626/94 ponendo in capo al datore di Lavoro tutti gli obblighi di tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Un discorso simile vale per i contratti di inserimento che essendo dei contratti di lavoro di durata (a termine) per i quali si applicano le disposizioni del D. Lgs. 368/01 riguardano soggetti assunti dal datore di lavoro per un periodo determinato con un progetto individuale di inserimento. Il D.Lgs. 368/01 vieta l’applicazione del contratto a tempo determinato nelle aziende che non hanno effettuato la valutazione di rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94