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Condominio a prova di privacy

Comunicato stampa del Garante per la Protezione dei dati personale del 28 giugno 2006

Regole chiare per un condominio a prova di privacy. Con un provvedimento generale, il Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto ai condomìni, anche per i trattamenti effettuati dall’assemblea e dall’amministratore, le misure  necessarie  per una corretta gestione dei dati personali. Il provvedimento tiene conto anche delle osservazioni di associazioni di  categoria e di singoli condomini che hanno partecipato con numerosi contributi alla consultazione pubblica aperta l’8 febbraio scorso.

Le regole per il condominio

Queste in sintesi i punti principali del provvedimento.

  • Il condominio, in quanto titolare del trattamento, può trattare solo informazioni personali pertinenti e necessarie per la gestione e l’amministrazione delle parti comuni. Le informazioni possono riguardare sia tutto il condominio (dati relativi a consumi collettivi), sia  i singoli partecipanti (dati anagrafici, indirizzi, quote millesimali).  I numeri di telefono possono essere trattati solo con il consenso degli interessati, a meno che compaiano già in elenchi telefonici pubblici.
  • Per verificare l’esattezza degli importi dovuti, ciascun condòmino può essere informato, in sede di rendiconto annuale o su richiesta, delle somme dovute dagli altri e di eventuali inadempimenti.
  • É invece vietata la diffusione di dati personali mediante l’affissione di avvisi di mora o di sollecitazioni di pagamento  in spazi condominiali aperti al pubblico, in cui è consentita solo l’affissione di avvisi generali (quali convocazioni di assemblea o comunicazioni urgenti).
  • I dati sanitari  possono essere trattati solo se indispensabili ai fini dell’amministrazione del condominio (come in caso di danni a persone anche diverse dai condomini, o per particolari deliberazioni, come nel caso dell’abbattimento delle cosiddette “barriere architettoniche”).
  • La comunicazione di dati personali è consentita con il consenso o se ricorrono altri presupposti di legge. La partecipazione all’assemblea condominiale di estranei è consentita con l’assenso dei partecipanti e in casi previsti dalla legge, ad esempio può trattarsi di tecnici o consulenti chiamati ad intervenire su problemi all’ordine del giorno. É possibile videoregistrare  l’assemblea solo con il consenso informato dei partecipanti.
  • Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali l’amministratore deve adottare idonee misure di sicurezza previste dal Codice della privacy.
  • L’amministratore può esercitare il diritto di accesso  ai dati riferiti al condominio nel suo complesso (ad esempio alle informazione relative al consumo globale di energia ed acqua); il singolo condomino può sempre accedere ai dati che lo riguardano, rivolgendosi all’amministratore.

“Il provvedimento ha lo scopo di garantire privacy e trasparenza nella vita condominiale” – sottolinea Giuseppe Fortunato, componente dell’Autorità e relatore del provvedimento. “La privacy, correttamente intesa, non è mai un limite per la trasparenza della gestione condominale; la trasparenza correttamente intesa non è mai un lasciapassare per offendere la riservatezza della persona. Per aiutare amministratori e condòmini e favorire una lettura pronta, pratica ed esemplificativa del provvedimento verrà redatto anche un apposito “Vademecum del palazzo”, uno strumento operativo per qualunque cittadino.”
vedere il provvedimento

IL VADEMECUM DEL PALAZZO

Punto 1
Il condominio – e per esso assemblea, amministratori, il portiere o altri collaboratori – può trattare soltanto le informazioni personali pertinenti dei partecipanti o di terzi e soltanto nel rigoroso rispetto delle finalità.

Sono trattabili dati anagrafici e indirizzi (ai fini della convocazione d’assemblea o per comunicazioni), le quote millesimali e i dati accessori per calcolarle, i dati necessari per il calcolo di specifici oneri.

Non possono essere trattati dati che non siano correlati ad attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni o che non siano strettamente idonei a determinare entrate o uscite dei partecipanti al condominio.

È, ad esempio, vietato che in fogli cartacei o elettronici condominiali siano riportate, vicino a nomi di condomini o inquilini, annotazioni quali: single, capellone, calvo, cugino dell’ex-portiere, “non verrà all’assemblea”, “va in vacanza a giugno”, “risponde sempre la segreteria”…

Punto 2
Nel condominio ciascun partecipante alle spese può conoscere le spese altrui e può anche conoscere gli inadempimenti altrui sia al momento del rendiconto annuale sia previa richiesta all’amministratore.

Ai partecipanti alle spese va assicurata la trasparenza circa le spese o morosità degli altri partecipanti per cui ogni richiamo alla privacy è, in tal caso, fuori luogo.

Al contrario non si possono divulgare spese o morosità all’infuori di tale ambito. È quindi assolutamente vietato portare a conoscenza del fornitore o di altri terzi i nomi o altri dati di morosi. È vietato sia esporre tali dati in bacheca sia comunicarli a fornitori o altri terzi in qualunque forma e in qualunque circostanza.

Punto 3
I numeri di telefono fisso e di telefono cellulare e l’indirizzo e-mail possono essere utilizzati da amministratore o portiere solo

  • se già indicati in elenchi pubblici
  • oppure se l’interessato è stato consenziente.

In ogni caso occorre sempre tener presente il principio di proporzionalità circa l’uso di tali numeri, con particolare riferimento a frequenze e ad orari, tenuto presente che il loro utilizzo può essere opportuno in casi di necessità ed urgenza (soprattutto per evitare danni incombenti) mentre occorre massimo discernimento per le attività ordinarie.

Punto 4
Per il trattamento dei dati personali di natura sensibile e per il trattamento dei dati giudiziari occorre che esso sia davvero indispensabile altrimenti è gravemente illecito.

Può sussistere tale ipotesi per i collaboratori, ivi compreso il portiere (sussistendone i presupposti e comunque previa informativa), oppure in altre specifiche fattispecie come nel caso di delibera assembleare per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Nel caso sia indispensabile trattare dati sensibili o giudiziari devono essere adottate adeguate cautele al fine di salvaguardare la dignità degli interessati.

Punto 5
Soltanto in presenza di consenso dell’interessato ovvero dei presupposti previsti dall’art. 24 del Codice per la protezione dei dati personali può procedersi a comunicazioni nel rispetto delle finalità e della dignità dell’interessato.

Fuori dei casi predetti non possono essere comunicati a terzi dati personali riferiti ai partecipanti. Né il condominio, né l’amministratore, né il portiere, né il singolo condomino od inquilino che (per ragione del ruolo, per la vicinanza, per la condivisione delle parti comuni o per semplice casualità) viene a conoscenza di un dato personale può farlo conoscere a altro partecipante del condominio o a terzo.

Punto 6
Per salvaguardare la privacy occorre che la conservazione dei verbali assembleari e di prospetti contabili avvenga al riparo di intrusioni di terzi.

Punto 7
Tecnici o consulenti possono partecipare all’assemblea per il solo tempo correlato agli specifici punti dell’ordine del giorno attinente alla loro richiesta consulenza.

Soltanto con l’assenso di tutti i partecipanti è possibile la videoregistrazione dell’assemblea condominiale.

Punto 8
Gli spazi condominiali sono utilizzabili per avvisi a carattere generale ma non per la trattazione di affari che comportano il trattamento dei dati personali o comunque riferibili a singoli condomini.

Sono vietati pertanto avvisi quali: “per le quote per la riparazione della colonna pluviale di Rossi passare in portineria”, oppure “si prega la signora Bianchi di non far giocare i figli a pallone nel garage”.

Punto 9
I dati riferibili all’intera gestione condominiale possono essere sempre conosciuti direttamente dall’amministratore o da altro rappresentante dei condomini (anche per le utenze: acqua, luce, gas…) e possono a questi essere richiesti da ciascun partecipante del condominio.

Punto 10
Ciascun condomino o altro partecipante può presentare istanza, ai sensi dell’art. 7 del Codice per la protezione dei dati personali, all’amministratore per accedere ai propri dati e nel caso di mancato riscontro può ricorrere al Garante o al magistrato competente.

Per ogni trattamento dei dati non conforme alla normativa o ai provvedimenti del Garante è possibile rivolgere allo stesso Garante reclamo, nelle modalità e forme previste, oppure una segnalazione, indicando comunque ogni elemento conosciuto.