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Competenze per il rilascio o il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi per gli istituti scolastici

Si segnala un parere del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno su di un obbligo che è stato sempre palleggiato fra gli enti locali proprietari degli edifici scolastici (Comuni e Province) ed i dirigenti scolastici  e cioè quello relativo al rilascio o al rinnovo del CPI per le scuole che, come è noto, sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco nel caso della presenza di più di cento persone (lavoratori e alunni).

Tale Dipartimento, riscontrando una richiesta di parere proveniente dalla Direzione Regionale VV.F. per l’Emilia Romagna e condividendo le argomentazioni fornite dall’Avvocatura dello Stato di Bologna interpellata sull’argomento, asserisce che l’organo competente ad avanzare la richiesta del certificato di prevenzione incendi per gli istituti scolastici è il dirigente scolastico nella sua qualità di responsabile dell’attività. L’ente locale da parte sua è tenuto a collaborare con quest’ultimo ponendo in essere tutte le doverose attività preliminari alla richiesta ed all’accoglimento della domanda di rilascio o di rinnovo del certificato che rientrano nelle funzioni allo stesso attribuite (in particolare la progettazione e realizzazione delle opere di manutenzione e di messa a norma).

La tesi alternativa, sostiene ancora il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’interno, secondo cui l’obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi incombe sul rappresentante legale del Comune o della Provincia (a seconda dei casi), può trovare applicazione nei casi in cui, per qualunque motivo (ad es. per un immobile di nuova costruzione) il dirigente scolastico non risulti ancora individuato nel momento in cui sorge l’esigenza di munirsi del certificato in questione.