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Certificato di prevenzione incendi e nulla osta provvisorio: finisce il periodo transitorio

Il D.M. (Interno) del 29/12/2005 pone fine all’incertezza sulle attività ancora in possesso di nulla osta provvisorio, rimaste in attesa di CPI, e per le quali non esiste una specifica regola di prevenzione incendi, dando comunicazione del fatto che queste non potranno continuare ad operare senza il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, e così da adeguare l’Italia agli standard europei.

Il decreto entra in vigore il primo di giugno 2006 e rappresenta la fine del regime di nulla osta provvisorio (NOP) iniziato nel 1984 e proseguito con una serie di atti normativi che ne posticipavano ripetutamente l’estinzione. Ora il NOP verrà obbligatoriamente sostituito con il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

Con il D.M. del 29/12/2005 il Ministero dell’Interno emana specifiche direttive sugli adempimenti che devono essere attuati dai titolari delle attività in possesso di NOP al fine di adeguarsi alla normativa di prevenzione incendi, e conseguire il CPI. Il Ministero aveva già emanato norme riguardanti alcuni campi specifici come l’installazione dei gruppi elettrogeni, gli impianti sportivi, i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, le scuole, gli uffici e le strutture sanitarie.

Seguendo la procedura descritta all’art. 2 del decreto, i titolari delle attività in possesso di NOP dovranno presentare al Comando dei Vigili del Fuoco compente per il territorio:

  • prima la domanda di parere di conformità sui progetti, corredata della documentazione relativa al progetto, che è necessaria alla verifica della conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio,
  • e successivamente, acquisito il parere di conformità sul progetto, entro tre anni dall’entrata in vigore del decreto, anche la domanda di sopralluogo, ai fini del rilascio del CPI.

Entro tre anni tutti i NOP cesseranno la propria validità e la prosecuzione dell’attività sarà consentita solo a chi avrà ottenuto il CPI o a chi avrà presentato la dichiarazione di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998 in cui si attesta che, in attesa di sopralluogo, sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio; solo queste saranno considerate autorizzazioni valide per l’esercizio dell’attività professionale.

Per l’applicazione del decreto alle autorimesse ed agli impianti per la produzione di calore alimentati a gas in possesso di NOP, nell’allegato A sono individuati i punti dei D.M. dell’1 febbraio 1986 e del 12 aprile 1996 che possono non essere applicati. Per quanto riguarda, invece, l’elenco delle attività

Tra gli obblighi stabiliti dal Testo unico in ordine alla sicurezza sul lavoro, sono inclusi quello di effettuare una valutazione dei rischi e quello di garantire la formazione del personale con regolare contratto, per motivi di sicurezza. In particolare, al titolo IV, si stabilisce che la formazione richiesta ai lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi, di protezione antincendio e di evacuazione nei casi di emergenza viene affidata ai Vigili del Fuoco. Tale formazione avverrà in conformità con le indicazioni presenti nel Codice di Prevenzioni Incendi.

All’emanazione di questo decreto, hanno fatto seguito lo studio e la pubblicazione del “Nuovo regolamento di prevenzione incendi” (vale a dire il D.P.R. 1 agosto 2011, n.51), che suddivide le attività in base alla gravità del rischio, e presenta un elenco di circa ottanta attività, per le quali viene richiesto il CPI; tra di esse compaiono quelle che interessano edifici civili e grandi infrastrutture, ma anche aziende per costruzioni di veicoli e locali destinati ad eventi d’intrattenimento.

Per queste aziende si prevede, inoltre, che ogni cinque anni sia presentata al Comando dei Vigili del Fuoco l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, e che dal Comando venga rilasciato un documento attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione. Allo stesso comando pertiene anche la concessione di eventuali proroghe.

Ulteriore novità, introdotta dal decreto del 7 agosto 2012, è costituita dall’introduzione del ruolo del Tecnico abilitato, che può essere ricoperto da professionisti quali ingegneri, architetti, geometri o periti iscritti al proprio albo professionale.