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Cambiamenti introdotti dalla Legge 123/07

estratto dalla nostra newsletter del 7.09.07

La legge 3 agosto 123 introduce una serie di nuovi obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, riportiamo qui di seguito una tabella che illustra sinteticamente i cambiamenti che potranno influire sull’organizzazione del lavoro:

 

ArgomentoContenuti Interventi da attuare
Tessera di riconoscimento Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o sub appaltatrice deve esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporla. Tale obbligo grava in capo anche ai lavoratoriSocietà appaltatrice: obbligo di esporre il tesserino (la violazione comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di’ riconoscimento che non provvede ad esporla e’ punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300)

Altre società: richiedere alle società che operano in appalto l’esposizione della tessera.

Gestione appalti Viene modificato l’art. 7 del D.lgs. 626/94.

Il committente deve promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori in appalto, attraverso l’elaborazione di un unico documento che indichi le misure da adottare per eliminare le interferenze.

Predisporre per ogni impresa che opera in regime di appalto il documento di valutazione coordinato con l’indicazione dei rischi definiti dalle possibili interferenze.

Informare i dipendenti della società appaltatrice e i propri sui possibili rischi da interferenze.

Indicazione del costo della sicurezza Nei contratti di somministrazione, nei contratti di appalto e di subappalto devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.Richiedere all’appaltatore di indicare nel preventivo il costo della sicurezza. In fase di stesura del contratto riportare la voce del costo.
Nomina Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale
Poteri del Rappresentante per la Sicurezza dei lavoratori Il rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori ha diritto di ricevere una copia del documento di valutazione dei rischi e una copia del registro infortuni dal datore di lavoro.Se il Rappresentante dei Lavoratori ne fa richiesta consegnare copia del documento di valutazione dei rischi  e i l registro infortuni. In ogni caso ricordarsi di coinvolgere il RLS nella stesura del documento di valutazione dei rischi.
Rappresentante territoriale o di comparto dei lavoratori I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori esercitano le attribuzioni proprie del RLS con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza.Se nelle aziende con meno di 15 dipendenti non è nominato il rappresentante per la sicurezza ei lavoratori, le funzione della figura sono assolte dal rappresentante territoriale o di comporta dei lavoratori.
Controllo e sorveglianza Gli organismi paritetici acquisiscono maggiori poteri possono, infatti, effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopraluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza. A seguito dei sopraluoghi viene informata la competente autorità di vigilanza. Gli organismi paritetici possono, inoltre, richiedere l’intervento specifico dell’autorità di vigilanza e controllo.

Il Ministero del lavoro immetterà in servizio dal mese di gennaio 300 unità di personale idoneo allo svolgimento delle mansioni di controllo

Nota: probabilmente i controlli saranno più frequenti
Sospensione dell’attività imprenditoriale Il personale ispettivo del Ministero del lavoro può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoroFare attenzione al rispetto degli orari di lavoro evitando di superare il numero di ore settimanale previsto dalla normativa vigente.
Credito di imposta A partire da gennaio 2008, è concesso per il biennio 2008, in via sperimentale, un credito di imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro

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