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Adeguamento al nuovo CER: Albo per i gestori dei rifiuti

L’entrata in vigore del nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), definito dalla decisione n. 2000/532/CE e dalle successive modifiche ed integrazioni, ha mutato la classificazione di molti scarti di produzione e di consumo, introducendo nell’elenco armonizzato ben 270 nuove tipologie di scarti pericolosi.
Per effetto della nuova classificazione, è stato necessario prevedere una norma transitoria – art. 1, comma 15, legge 21/12/2001, n. 443 – finalizzata a consentire ai trasportatori e alle imprese titolari di autorizzazioni per la gestione di impianti di recupero o smaltimento di aggiornare i titoli abilitativi in loro possesso senza dover interrompere l’attività.
La normativa citata prescrive che questi soggetti inoltrino “richiesta all’ente competente, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge (20/02/2002), presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del Dlgs 05/02/1997, n. 22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell’art. 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l’attività di gestione“.
Nel caso in cui la comunicazione sia presentata entro i termini stabiliti, la legge n. 443/2001 (cosiddetta “legge Obiettivo”) sancisce che “l’attività può essere proseguita fino all’emanazione del conseguente provvedimento da parte dell’ente competente“.
L’inosservanza del termine, comporta la perdita della possibilità di continuare a gestire quelle tipologie di rifiuti che hanno subito una modifica di classificazione con l’entrata in vigore del nuovo CER.

Il modulo per l’adeguamento

La comunicazione da inoltrare all’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti deve essere redatta su apposito modulo recentemente approvato.
Questo modulo di “iscrizione o variazione” è stato predisposto per consentire l’adeguamento delle nuove norme di un insieme articolato di soggetti con differenti caratteristiche:

il modulo dovrà essere impiegato dalle imprese che trasportavano (senza necessità di iscrizione all’Albo) i rifiuti speciali non pericolosi; a seguito del cambiamento di classificazione di una o più tipologie di rifiuti, infatti, queste aziende sono ora tenute a richiedere uno specifico titolo abilitativi per il trasporto di rifiuti pericolosi, in particolare l’iscrizione alla quinta categoria dell’Albo;
il modulo sarà utilizzato da quelle imprese che, pur essendo già iscritte all’Albo in altre categorie, si trovino nella necessità, a seguito del mutamento di classificazione dei rifiuti gestiti, di iscriversi alla quinta;
la modulistica recentemente definita dovrà essere impiegata dagli iscritti alla quinta categoria interessati ad integrare il loro titolo abilitativo in modo da poter gestire anche i rifiuti divenuti pericolosi solo a partire dal 1° gennaio 2002, data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione e codifica. In quest’ultimo caso, inoltre, il medesimo modulo consente di variare la classe di iscrizione aumentando la quantità di rifiuti trasportabili.

È opportuno ricordare che l’iscrizione alla quinta categoria o la variazione della classe riferita al quantitativo di rifiuti trasportabile divengono pienamente efficaci solo a seguito della prestazione delle garanzie finanziarie previste a copertura dei rischi connessi all’esercizio dell’attività di gestione.

Le modalità di compilazione

È necessario specificare se si intende richiedere per la prima volta l’iscrizione nella quinta categoria dell’albo o se, invece, si desidera aggiungere le tipologie di rifiuti divenuti pericolosi e/o modificare la classe di iscrizione in ragione del maggiore quantitativo di rifiuti pericolosi che si intende trasportare.
In ogni caso:

nella prima colonna della seconda sezione del modulo deve essere riportato il vecchio codice CER relativo al rifiuto gestito;
nella seconda colonna (tipologia) deve essere fornita la descrizione del rifiuto così come appare nel catalogo;
nella terza e quarta dovranno essere inseriti i nuovi codici e le nuove descrizioni ad essi associate.

Per quanto riguarda, infine, la documentazione da allegare alla domanda è importante ricordare che la dichiarazione resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico per attestare l’idoneità dei mezzi di trasporto è efficace solo qualora l’impresa sia già iscritta all’Albo per un’altra categoria e le perizie tecniche sui mezzi siano già agli atti. Allo stesso modo, per le imprese già iscritte in altre categorie, i requisiti richiesti al responsabile tecnico possono essere soddisfatti entro un anno a decorrere dal 20/02/2002.

Altre esigenze di adeguamento al CER 2002

Le esigenze di adeguamento al nuovo metodo di classificazione e codifica dei rifiuti coinvolgono un insieme di soggetti considerevolmente più ampio rispetto a quello costituito dai trasportatori di rifiuti che, per effetto del CER 2002, si sono trovati a dover gestire rifiuti divenuti pericolosi.
Queste necessità infatti:

in primo luogo investono tutti gli operatori del settore, in quanto queste imprese sono in possesso di titoli abilitativi (autorizzazioni o iscrizioni all’Albo gestori) sui quali sono riportati codici non più vigenti;
in secondo luogo coinvolgono i produttori di rifiuti, chiamati a valutare l’esigenza di attribuire nuovi codici identificativi ai propri scarti di produzione o di consumo.

A questo proposito si segnala che è attualmente in fase di pubblicazione un decreto interministeriale che definisce le modalità di adeguamento per i casi appena citati e fornisce uno “schema di trasposizione” per il passaggio dai vecchi ai nuovi codici CER.