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Corso di Tipo 3-AGG: Corso di aggiornamento per Addetti Antincendio in attività di Livello 3 (ex rischio elevato)

Obiettivo

Secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 02 settembre 2021, il corso di aggiornamento per gli addetti alla squadra di emergenza antincendio risulta obbligatorio e deve essere svolto con cadenza almeno quinquennale. Lo stesso decreto ne regola i contenuti e la durata, per gli addetti antincendio in attività di livello 3 (ex rischio alto) il corso è di 8 ore (compresa verifica di apprendimento) ed è costituito da una parte teorica e da esercitazioni pratiche.

Per i luoghi di lavoro e le attività elencate nell’allegato IV del DM 02.09.2021 è necessario l’esame di idoneità presso il Comando dei Vigili del Fuoco da compiere successivamente. Frareg si mette a disposizione, su richiesta, per la pianificazione e il supporto logistico all’esame.

Esercitazioni pratiche

  • presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi;
  • presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale;
  • esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti;
  • presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.

Per la realizzazione della prova pratica viene predisposta, all’aperto, una vasca riempita con dell’acqua e collegata ad una bombola di gas, generando un fuoco controllato.
Gli estintori utilizzati sono di tipo ad anidride carbonica.

 

Le prove con idranti dovranno comprendere l’erogazione dell’acqua, pertanto si richiede la disponibilità e l’accessibilità ad un attacco idrico funzionante UNI 45 (oppure ad un Naspo) a cui verrà collegata la manichetta, ubicata in un luogo adeguato allo svolgimento della prova.

Ogni partecipante prima di iniziare le prove, indossa adeguati dispositivi di protezione quali giacca ignifuga, guanti anticalore e caschetto con visiera. La prova viene sostenuta da tutti i partecipanti al corso.

Si richiede che i discenti abbiano abbigliamento adeguato allo svolgimento delle prove pratiche sia per l’utilizzo degli estintori che per le prove con acqua.

Nei corsi che prevedono l’utilizzo di attrezzature e/o materiali, Frareg declina ogni responsabilità da danni o lesioni, conseguenza di un uso delle attrezzature da parte del discente poste in contrasto con le istruzioni fornite dal docente, uso pertanto connotato da incoscienza, imprudenza, imperizia, o genericamente riconducibili ad una mancanza di cautele.

Parimenti, Frareg declina ogni responsabilità anche ogni qualvolta il fatto del discente possa ricondursi a condotte dolose dello stesso.

Nomina degli addetti antincendio: che cosa fare?

Il datore di lavoro deve nominare la squadra di emergenza antincendio (art. 18, comma 1 lettera b).
Gli addetti della squadra devono seguire idoneo corso di formazione della durata di 4, 8, 16 ore in funzione del livello di rischio incendio (livello 1, 2 o 3 ex rischio basso, medio, elevato).
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione se non per giustificato motivo. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o unità produttiva (art. 43, comma 3).
Fino all’adozione di specifici criteri di formazione, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell’emergenze nei luoghi di lavoro stabiliti dal DM 2 settembre 2021.
Si ricorda anche che non esiste ad oggi una validità del corso antincendio in quanto non sono stati definiti obblighi per l’eventuale aggiornamento del corso antincendio.

Numero addetti: il decreto lascia ampia discrezionalità nella scelta del numero dei lavoratori incaricati del servizio di emergenza; il decreto definisce, infatti, che il numero di addetti deve dipendere dalle specificità dei rischi presenti e dalle dimensioni dell’azienda.

Importante: I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Si tratta di individuare un gruppo di lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione nonché di adottare i provvedimenti che si rendano necessari in situazioni di emergenza, quali:

  • incendio
  • evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
  • salvataggio
  • pronto soccorso

L’obiettivo perseguito è quello di pianificare l’emergenza, evitando così, quando l’evento rischioso si verifica, sovrapposizioni di direttive che generano confusione e ritardano le operazioni di soccorso.

ChiCosaCome
Datore di lavoroNominare squadra emergenza Formazione degli addettiCompilazione dei moduli di nomina Iscrizione degli addetti a idoneo corso di formazione di 4, 8, 16 ore come previsto dal DM 02/09/2021.

Modulo per nomina addetto squadra di emergenza antincendio

Rischio livello 1, 2, o 3 ? (ex rischio basso, medio o alto)

Come fare a determinare se la tua azienda rientra nel livello 1 (ex rischio basso), per cui devi frequentare un corso di 4 ore, nel livello 2 (ex rischio medio), per cui devi frequentare un corso di 8 ore oppure nel livello 3 (ex rischio alto) per cui devi frequentare un corso di 16 ore?

La legislazione in materia (Decreto Ministeriale 3 settembre 2021)

Classificazione del livello di rischio di incendio recita:

Attività di livello 3 ex rischio Alto

  1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
    a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
    b) fabbriche e depositi di esplosivi;
    c) centrali termoelettriche;
    d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
    e) impianti e laboratori nucleari;
    f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
    g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
    h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
    i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
    j) alberghi con oltre 200 posti letto;
    k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani
    l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
    m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
    n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
    o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
    p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
  2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di livello 3 (FOR o AGG).

Attività di livello 2 ex rischio Medio

  1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
    a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
    b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
  1. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di livello 2 (FOR o AGG).

Attività di livello 1ex rischio Basso

  1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di Livello 1 (FOR o AGG).

Ti ricordiamo comunque che l’indicazione della classe di rischio dovrebbe essere contenuta nel tuo documento di valutazione dei rischi.

Per ogni dubbio, contattateci.

Seguono le date e le sedi dei corsi in aula

Milano (Via Modica)

Sessione 1
19/06/2024
Sessione 2
16/07/2024

Mariano Comense

06/06/2024

Torino

Sessione 1
20/05/2024
Sessione 2
17/06/2024
Sessione 3
12/07/2024

Padova

Sessione 1
22/05/2024
Sessione 2
07/06/2024
Sessione 3
08/07/2024

Firenze

Sessione 1
29/05/2024
Sessione 2
13/06/2024
Sessione 3
16/07/2024

Roma

Sessione 1
15/05/2024
Sessione 2
12/06/2024
Sessione 3
10/07/2024
  • Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
CODICE
S7c
DESTINATARI
Gli addetti alla Squadra di Emergenza Antincendio livello 3 (ex rischio elevato) che hanno già seguito il corso iniziale
DURATA
8 ore di cui 5 ore di teoria e 3 ore di pratica
PREZZI
  • € 240,00 + IVA a partecipante presso una delle nostre sedi
  • prezzo su richiesta per sessione dedicata presso il cliente
    prezzo su richiesta per pianificazione e supporto logistico all’esame presso i VVF
MODALITA'
  • In aula, presso una delle nostre sedi di Milano, Roma, Bologna, Torino, Padova, Firenze o Catania in sessione interaziendale;
  • Presso una sede del cliente in sessione dedicata previo preventivo personalizzato
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