Corso di aggiornamento per Addetti alla Squadra di Emergenza Antincendio – Livello 1 ex Rischio Basso
Obiettivo
Secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 2 settembre 2021, il corso di aggiornamento per gli addetti alla squadra di emergenza antincendio risulta obbligatorio e deve essere svolto con cadenza almeno quinquennale. Lo stesso decreto ne regola i contenuti e la durata, per gli addetti antincendio in attività di livello 1 (ex basso) il corso è di 2 ore e può essere costituito da sole esercitazioni pratiche.
- Presa visione delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio;
- Chiarimenti sugli estintori portatili;
- Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili;
- Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio;
- Esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.
La pratica può essere effettuata con due diverse modalità:
1: utilizzando un simulatore virtuale di incendio , adatta per formazioni del personale con esercizi pratici usando gli estintori al simulatore. Aziende che non hanno parcheggi o cortili a disposizione. Ditte che vogliono raggiungere nel più breve tempo possibile e in modo compatto la formazione antincendio dei loro collaboratori. Il sistema è costituito da un grande schermo a proiezione e da estintori che rispecchiano dimensioni e peso di quelli reali. A mezzo di sensori il comportamento nell’atto di spegnere da parte dei partecipanti al corso viene giudicato da un calcolatore che decide poi se il tentativo d’estinzione era coronato da successo oppure no. A disposizione ci sono diversi possibili scenari d’incendio.
2: utilizzando per la realizzazione della prova pratica viene predisposta, all’aperto, una vasca riempita con dell’acqua e collegata ad una bombola di gas, generando un fuoco controllato.
La prova pratica comincia con una spiegazione delle caratteristiche degli estintori che i partecipanti dovranno usare per lo spegnimento del fuoco controllato e delle tecniche di intervento con tali mezzi per uno spegnimento efficace del principio di incendio. Gli estintori utilizzati sono di tipo ad anidride carbonica.
Ogni partecipante prima di iniziare la prova di spegnimento del fuoco controllato con l’estintore, indossa adeguati dispositivi di protezione quali giacca ignifuga, guanti anticalore e caschetto con visiera. La prova viene sostenuta uno alla volta da tutti i partecipanti al corso.
Successivamente vengono mostrate le caratteristiche della manichetta da collegare all’idrante e la sequenza delle operazioni di srotolamento che devono essere eseguite dai corsisti per il corretto e celere utilizzo di tale attrezzatura in caso di incendio. I corsisti provano tale procedura a coppie. Di solito, per motivi di sicurezza e di spazi, queste procedure vengono provate “a secco”, cioè provando solo le procedure delle operazioni da compiere senza la reale apertura con l’acqua in pressione.
Nomina degli addetti antincendio: che cosa fare?
Il datore di lavoro deve nominare la squadra di emergenza antincendio (art. 18, comma 1 lettera b).
Gli addetti della squadra devono seguire idoneo corso di formazione della durata di 4, 8, 16 ore in funzione del livello di rischio incendio (livello 1, 2 o 3 ex rischio basso, medio, elevato).
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione se non per giustificato motivo. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o unità produttiva (art. 43, comma 3).
Fino all’adozione di specifici criteri di formazione, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell’emergenze nei luoghi di lavoro stabiliti dal DM 2 settembre 2021.
Si ricorda anche che non esiste ad oggi una validità del corso antincendio in quanto non sono stati definiti obblighi per l’eventuale aggiornamento del corso antincendio.
Numero addetti: il decreto lascia ampia discrezionalità nella scelta del numero dei lavoratori incaricati del servizio di emergenza; il decreto definisce, infatti, che il numero di addetti deve dipendere dalle specificità dei rischi presenti e dalle dimensioni dell’azienda.
Importante: I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
Si tratta di individuare un gruppo di lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione nonché di adottare i provvedimenti che si rendano necessari in situazioni di emergenza, quali:
- incendio
- evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
- salvataggio
- pronto soccorso
L’obiettivo perseguito è quello di pianificare l’emergenza, evitando così, quando l’evento rischioso si verifica, sovrapposizioni di direttive che generano confusione e ritardano le operazioni di soccorso.
Chi | Cosa | Come |
Datore di lavoro | Nominare squadra emergenza Formazione degli addetti | Compilazione dei moduli di nomina Iscrizione degli addetti a idoneo corso di formazione di 4, 8, 16 ore come previsto dal DM 02/09/2021. |
Modulo per nomina addetto squadra di emergenza antincendio
Rischio livello 1 o 2 (ex rischio basso o rischio medio) ?
Come fare a determinare se le tua azienda è nel livello 1 (ex rischio basso) (per cui devi frequentare un corso di 4 ore) oppure a livello 2 (ex rischio medio) (per cui devi frequentare un corso di 8 ore)?
La legislazione in materia (Decreto Ministeriale 3 settembre 2021)
Classificazione del livello di rischio di incendio recita:
Attività di livello 3 ex rischio Alto
- Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
j) alberghi con oltre 200 posti letto;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. - I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di livello 3 (FOR o AGG).
Attività di livello 2 ex rischio Medio
- Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
- I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di livello 2 (FOR o AGG).
Attività di livello 1ex rischio Basso
- Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di Livello 1 (FOR o AGG).
Ti ricordiamo comunque che l’indicazione della classe di rischio dovrebbe essere contenuta nel tuo documento di valutazione dei rischi.
Per ogni dubbio, contattateci.
Seguono le date e le sedi dei corsi.
Milano (Via Modica)
05/12/2024
14/01/2025
03/02/2025
20/02/2025
07/03/2025
27/03/2025
09/04/2025
28/04/2025
12/05/2025
28/05/2025
11/06/2025
26/06/2025
14/07/2025
Mariano Comense
03/12/2024
15/01/2025
14/02/2025
10/03/2025
16/04/2025
09/05/2025
11/06/2025
15/07/2025
Torino
09/12/2024
16/01/2025
10/02/2025
13/03/2025
07/04/2025
15/05/2025
09/06/2025
10/07/2025
Padova
09/12/2024
14/01/2025
18/02/2025
11/03/2025
16/04/2025
20/05/2025
05/06/2025
04/07/2025
Bologna
12/12/2024
13/01/2025
13/02/2025
10/03/2025
10/04/2025
12/05/2025
12/06/2025
07/07/2025
Firenze
13/01/2025
10/03/2025
12/05/2025
Roma
16/12/2024
16/01/2025
13/02/2025
13/03/2025
14/04/2025
13/05/2025
17/06/2025
15/07/2025
Catania
21/01/2025
18/02/2025
19/03/2025
23/04/2025
21/05/2025
20/06/2025
25/07/2025