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Tutela del Paesaggio e dell’Ambiente: l’importanza e le norme

LE REGOLE PER LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE

Il paesaggio è un bene culturale e ambientale ed è considerato tra l’obbiettivi di un processo di identificazione dell’uomo su un territorio, che egli stesso contribuisce a definire. Attraverso lo studio storico delle diverse normative sull’argomento si riscontra l’importanza che l’uomo gli attribuisce.

Nonostante ciò, pur qualificandosi come insostituibile, pubblico, inalienabile e naturale, quindi non riproducibile, l’attività umana, produttiva ed economica ne condiziona costantemente i processi fisiologici ed evolutivi.

Tutela Paesaggistica

La prima legge sul paesaggio, la L. 1497/39, vede le associazioni dei concetti di paesaggio a quello di bellezza naturale, ma non viene considerata la conseguente dinamicità dovuta all’azione positiva o distruttiva dell’uomo sulla natura e per tale motivo non si prevedono forme di tutela posteriori. La tutela e valorizzazione paesaggistica trova un successivo riconoscimento nell’ambito dell’art. 9 della Costituzione Italiana secondo cui: « La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica, con tecniche e tecnologie, tutela il paesaggio, la difesa del suolo e il patrimonio storico ed artistico della Nazione ». Ma prima norma emanata in materia è la legge 8 agosto 1985, n. 431 che prende il nome di “Legge Galasso”. Grazie a tale provvedimento il paesaggio viene identificato come bene culturale antropologicamente esteso e come processo equilibrato di costante sintesi ed integrazione tra dimensioni passata, presente e futura.

Il monitoraggio dei beni paesaggistici, in generale, può essere attuato tramite una modalità passiva, mediata ed attiva.

La tutela passiva è la tutela mediante vincoli, ad esempio i vincoli paesaggistici: opera o con divieti o, come nel caso delle norme sul paesaggio, con l’obbligo di assoggettare ad autorizzazione paesistica ogni progetto comportante trasformazione delle aree protette da vincolo.

La tutela mediata è la tutela mediante gli strumenti della pianificazione territoriale e protezione territoriale (dai piani territoriali regionali al piano regolatore comunale e regolamento ambientale), con i quali si impongono dei divieti, ma anche delle indicazioni e formazione sia di tipo localizzativo che di tipo normativo. La tutela attiva è una modalità volta a mantenere le caratteristiche di un bene mediante azioni: buona progettazione, buona gestione, azioni per conoscerlo meglio (studio scientifico) e per farlo conoscere meglio (divulgazione delle peculiarità di quel bene e della necessità di tutelarlo). Alla luce della Convenzione Europea sul Paesaggio e degli ultimi studi di scienze in materia, si è arrivati a definire il paesaggio come interrelazione tra componenti fisico-ambientali invariabili e fattori connessi ai valori sociali, percettivi, estetici, immaginari e simbolici, che le popolazioni locali hanno assunto come luogo di identificazione collettiva.

Tali prospettive di tutela del territorio aggiungono l’importanza del fattore sociale-simbolico, totalmente trascurato dalle normative pregresse. La tutela e recupero dovrebbe essere estesa a tutto il paesaggio, comprese le zone degradate o di identificazione collettiva da valorizzare e ripristinare.

L’attuazione di tali nuove prospettive dovrebbe avvenire attraverso strumenti di tutela che assumono una funzionalità progettuale, strategica e di valorizzazione del paesaggio, soprattutto in vista dei principi di sviluppo sostenibile.

Norme generali per la tutela del paesaggio e dell’ambiente

La normativa sulla tutela dei beni paesaggistici è stata recentemente novellata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, sulla base della delega contenuta nell’articolo 10 della legge n. 137/2002, ha introdotto il “codice dei beni culturali e del paesaggio”, meglio noto come “codice Urbani”.

Il “codice Urbani” studiato in vari corsi universitari tra cui scienze naturali, ambientali e scienze dell’agricoltura, si presenta, da un punto di vista sistematico, come la diretta attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica Italiana “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”.

Tale dettato costituzionale, pur con i suoi evidenti limiti, costituisce tuttora, dopo quasi 60 anni dalla sua entrata in vigore, il cardine dogmatico di tutto il diritto ambientale nonché il baluardo giuridico della tutela del patrimonio naturalistico italiano. L’espressione “paesaggio” contenuta nel suindicato articolo 9, infatti, non deve essere riferita solo a ciò che attiene alla forma esteriore ed estetica del territorio, ma deve essere interpretata in una accezione più generale con il significato di ambiente.

In ogni caso la centralità del paesaggio e la rilevanza della sua tutela tra i valori costituzionalmente garantiti sono principi da sempre riconosciuti nell’ordinamento giuridico della Repubblica. Centralità riconosciuta anche da un consolidato orientamento della Corte Costituzionale, ai sensi del quale la tutela del bene paesaggistico è elevata a valore primario dell’ordinamento, non è suscettibile di essere subordinata ad altri interessi e costituisce un interesse pubblico fondamentale, primario ed assoluto che va salvaguardato nella sua interezza.

Recentemente, poi, tali principi sono stati riaffermati con dei dati in una importante sentenza della sesta Sezione del Consiglio di Stato, secondo la quale l’articolo 9 della Costituzione erige il valore estetico-culturale del bene paesaggistico a valore primario dell’ordinamento; da ciò ne discende che la tutela del paesaggio, che sovrintende a superiori interessi pubblici, deve realizzarsi a prescindere da ogni valutazione dei singoli interessi privati per realizzazione di interessa pubblico.

Il nuovo codice, inoltre, ha armonizzato la normativa quadro in materia di tutela del paesaggio con la disposizione contenuta nel nuovo titolo V della seconda parte della Costituzione. Infatti, il “codice Urbani”, in coerenza con le competenze esclusive dello Stato e delle Regioni come delineate dal nuovo articolo 117 della Costituzione,1 riparametra l’ambito dell’intervento pubblico e ridefinisce l’attribuzione delle funzioni amministrative in materia di tutela, conservazione e valorizzazione del “patrimonio culturale”, sulla base anche del principio di sussidiarietà e di adeguatezza previsto dall’articolo 118 della Costituzione.2

Il corpus normativo in materia di tutela paesaggistica, che ricomprende anche l’articolo 734 del codice penale, è stato recentemente integrato con l’approvazione della legge n. 36/2004, recante il “nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato”. Tale legge, ha come effetti l’assegnazione espressamente al Corpo Forestale dello Stato, in qualità di Forza di polizia specializzata nella tutela del paesaggio rurale, la competenza istituzionale relativa alla vigilanza sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale concernente la salvaguardia delle risorse naturali e risorse idriche della nazione. Il legislatore, con questa integrazione, ha individuato nei Corpi Forestali dello Stato un ulteriore organo statale di controllo specializzato nella tutela del paesaggio e dei parchi nazionali. Organo, è bene sottolineare, di polizia, professionalmente specializzato, estraneo al procedimento autorizzatorio e presente in modo ramificato sul territorio, ma al tempo stesso svincolato dagli interessi territoriali e dalle pressioni locali di accessibilità ai territori protetti.

Misure di sicurezza particolari in luoghi con vincoli urbanistici ed artistici

Il vincolo paesaggistico è uno strumento previsto dalla legislazione italiana per tutelare gli immobili e le aree di riferimento con maggior pregio paesaggistico. La finalità è quella di mitigare l’inserimento di opere edilizie e infrastrutture in questi spazi: non si preclude comunque del tutto la possibilità di costruire, ampliare ed edificare, o effettuare bonifica ma tutto ciò va fatto secondo indicazioni e parametri tali che gli interessi non possano causare danno al pregio paesaggistico e ambientale della zona, ma invece ne rispettino e ne preservino il valore. Per queste aree tutelate il Comune non è più l’unico ente preposto a decidere riguardo gli interventi di riqualificazione edilizi: occorre l’autorizzazione paesaggistica rilasciata da enti gerarchicamente sovraordinati, come la Regione, su parere vincolante della Sovrintendenza ai Beni paesaggistici e ambientali. 

Nel momento in cui un’area risulta tutelata e priva di rischio inquinamento ambientale e dell’acque, per effettuare qualsiasi intervento si deve, quindi, richiedere una determinata autorizzazione; si tratta di una certificazione che, anche se dal 2010 è stata ridotta in termini di tempo, comporta un importante carico di documenti che l’utente deve produrre. Onde evitare di commettere abuso edilizio, se si deve iniziare qualsiasi lavoro all’esterno come una semplice manutenzione ordinaria o una lieve ristrutturazione, prima, è bene informarsi sul vincolo paesaggistico esistente. Questo si può fare facilmente consultando uno dei tecnici dell’ufficio dell’urbanistica presente nel settore amministrativo in Comune, oppure interpellando un professionista che conosca la zona in cui si trova l’immobile.

Questo è necessario, perché, in Italia, oltre metà del territorio è sottoposto ai limiti che sono imposti dalla tutela del paesaggio e dell’ambiente e valorizzazione del territorio. Anche nelle periferie di molte grandi città, ben lontane dai centri storici, vi sono, infatti, dei contesti urbanistici e che sono protetti sotto l’aspetto architettonico.

I permessi per una eventuale edificazione o intervento o costruzione di impianti industriali, si richiedono presso il Comune. Prima, le autorizzazioni venivano concesse dalla Regione o, al massimo dalla Provincia, oggi, questa concessione spetta ai singoli Comuni, i quali, dopo aver interpellato la Soprintendenza possono dare il via libera agli interventi. Questi pressi sono possibili solo per i Comuni giudicati idonei da una amministrazione regionale competente, in quanto, possessori di alcuni requisiti necessari per poter concedere il via libera come ad esempio una commissione paesaggistica preposta.

Quindi, all’utente, non rimane che verificare se il Comune in cui vuole eseguire l’intervento sia, o meno, abilitato a gestire tale pratica e servizi. Se questo, non lo fosse, si dovrà rivolgere all’ente sovraordinato. Una pratica certa e veloce è quella di riferirsi ad un architetto o un geometra esperto, anche se ciò comporterà un costo aggiuntivo dovuto alla prestazione professionale.

L’autorizzazione paesaggistica ad intervenire ha una validità di 5 anni e, dopo la scadenza, è obbligatorio ripetere la comunicazione dell’iter da capo per ottenerne una nuova. I suddetti 5 anni iniziano a partire dal giorno del rilascio del titolo edilizio per il quale si chiede l’autorizzazione stessa.

Esiste, poi, una procedura semplificata che alleggerisce la comunità sugli interventi minimi che non rischiano di incidere sulla bellezza del paesaggio. Queste procedure permette un importante risparmio di tempo, infatti, ci vogliono dai 60 ai 75 giorni. Bisogna, comunque, ricordare che al tempo di attesa del responso va sommato quello necessario ad istruire la prima documentazione.