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Politiche dell’UE sul cambiamento climatico: la Commissione invita gli Stati membri a rispettare gli obblighi

La Commissione europea ha deciso di avviare un procedimento di infrazione nei confronti di alcuni Stati membri per la violazione di quattro diversi atti normativi comunitari in materia di cambiamento climatico. L’obiettivo è assicurare il rispetto da parte dell’UE e dei suoi Stati membri degli obblighi di comunicazione previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dal protocollo di Kyoto. L’azione della Commissione mira inoltre a garantire che il sistema UE di scambio delle quote di emissione diventi operativo a tutti gli effetti. Cinque Stati membri non hanno ancora stabilito un collegamento con il sistema europeo dei registri elettronici di scambio delle emissioni, nonostante il termine fissato a tale scopo sia scaduto nel dicembre 2004.

 

“L’Unione europea si è impegnata a partecipare alla lotta internazionale contro il cambiamento climatico, ed è quindi necessario che vengano rispettati tutti gli obblighi di comunicazione,” ha dichiarato il commissario all’Ambiente Stavros Dimas. “Il rispetto degli impegni è particolarmente importante ora che stanno per prendere avvio i negoziati internazionali per decidere delle misure future. Il nostro sistema di scambio delle emissioni deve funzionare in maniera efficiente se l’UE vuole ottenere una riduzione delle emissioni economicamente efficiente. Alcuni Stati membri non hanno ancora stabilito un collegamento con il sistema comunitario dei registri, e ciò significa che le loro imprese non possono partecipare pienamente allo scambio delle emissioni. Invito gli Stati membri a rettificare rapidamente la situazione.”

Il mancato collegamento dei registri nazionali con il sistema comunitario di registri

 

Per gli 11 500 impianti che partecipano al sistema di scambio delle emissioni dell’Unione europea le quote non sono stampate su carta, ma vengono depositate in conti all’interno di registri elettronici creati dagli Stati membri. I registri sono collegati, in modo da consentire alle imprese di scambiare le quote direttamente tra loro. Il sistema di registri rivela la proprietà delle quote, proprio come un sistema bancario registra la proprietà del denaro. Tutte le transazioni vengono inoltre conservate in un registro comunitario indipendente delle operazioni, che permette a un amministratore centrale a livello di Unione europea di verificare la regolarità di ciascuna transazione.
Per permettere il collegamento con il sistema dei registri, ciascuno Stato membro deve creare un registro nazionale con le caratteristiche di una banca dati elettronica standardizzata e di uno strumento di comunicazione. A norma del regolamento che istituisce il sistema dei registri, tale traguardo avrebbe dovuto essere raggiunto entro il 31 dicembre 2004.
A causa del ritardo con cui sono stati trasmessi e valutati i piani nazionali di assegnazione la Commissione ha deciso soltanto ora di avviare i procedimenti di infrazione per inadempimento, inviando lettere di costituzione in mora a Cipro, Grecia, Lussemburgo, Malta e Polonia. Le imprese di detti paesi sono in grado di scambiare le quote a termine, ma viene loro sottratta la possibilità di ricorrere allo scambio a pronti fino alla creazione del collegamento con il sistema.

Mancata comunicazione delle informazioni per quanto riguarda le politiche e misure e le previsioni sulle emissioni

 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e il protocollo di Kyoto prevedono che l’UE e gli Stati membri debbano comunicare regolarmente i dati sulle loro emissioni di gas ad effetto serra e le politiche e misure adottate per ridurle, per consentire il monitoraggio dei progressi in merito. La decisione 280/2004/CE stabilisce gli obblighi in materia di comunicazione. La Commissione europea ha inviato ad Austria, Cipro, Lussemburgo, Malta e Polonia un parere motivato perché hanno omesso di comunicare entro il 15 marzo 2005 le politiche e le misure adottate e il relativo impatto e non hanno proceduto alla stima dell’evoluzione futura delle loro emissioni di gas serra. La lettera di costituzione in mora era stata inviata nell’ottobre 2005.

Mancata comunicazione delle informazioni sulle emissioni dei gas ad effetto serra

La stessa decisone impone agli Stati membri di comunicare entro il 15 gennaio di ogni anno i dati sulle emissioni di gas ad effetto serra relativi all’anno anteriore al precedente. Cipro, Italia, Malta e Spagna non hanno trasmesso nessuna delle informazioni richieste per l’anno 2004. La Commissione ha pertanto inviato agli Stati membri citati una lettera di costituzione in mora.

Mancata preparazione in vista del commercio internazionale di emissioni previsto dal protocollo di Kyoto

Durante il primo periodo di impegno previsto dal protocollo di Kyoto (2008-2012) sarà istituito un sistema internazionale di scambio di emissioni che permetterà ai paesi con obiettivi di Kyoto di acquistare e vendere crediti di emissione tra loro. L’obiettivo è ridurre i costi di abbattimento delle emissioni.

A norma della decisione 2005/166/CE gli Stati membri dell’UE a 15 dovevano trasmettere alla Commissione, entro il 15 gennaio 2006, le informazioni necessarie a calcolare la quantità totale di emissioni che sarà loro consentita nel rispetto dei loro obiettivi di Kyoto durante il periodo 2008-2012, cioè le cosiddette “quantità assegnate” (mentre il termine per i dieci Stati membri che hanno aderito all’Unione europea nel 2004 è il 15 giugno 2006). Le “quantità assegnate” sono fissate dalle Nazioni Unite sulla base delle informazioni presentate dagli Stati membri.

Una volta fissate le quantità assegnate, viene inserito un numero equivalente di “unità di quantità assegnate” (AAU) nel registro dello Stato membro per permettergli di partecipare allo scambio internazionale di emissioni dal 2008. Ogni AAU equivale a 1 tonnellata di CO2 eq. La determinazione della quantità assegnata è inoltre indispensabile per consentire allo Stato membro di prendere parte agli altri meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto: il meccanismo di sviluppo pulito e l’attuazione congiunta, mediante i quali gli Stati possono investire in progetti per l’abbattimento delle emissioni in paesi terzi generando al tempo stesso crediti di emissione per sé.

Germania, Italia, Lussemburgo e Spagna non hanno trasmesso le informazioni necessarie per calcolare le loro quantità assegnate e pertanto la Commissione ha inviato loro una lettera di costituzione in mora.

Iter procedurale

L’articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire nei confronti degli Stati membri che non adempiono ai loro obblighi.

Se ritiene che vi sia una violazione del diritto comunitario tale da legittimare l’apertura di un procedimento di infrazione, la Commissione invia allo Stato membro interessato una diffida o lettera di costituzione in mora (prima fase del procedimento di infrazione), invitandolo a presentare le proprie osservazioni entro un termine ben preciso, in genere di due mesi.

Alla luce della risposta o della mancata risposta da parte dello Stato membro interessato la Commissione può decidere di formulare un parere motivato (seconda fase del procedimento di infrazione), nel quale espone chiaramente e in via definitiva i motivi per cui ritiene che vi sia stata una violazione del diritto comunitario e invita lo Stato membro ad adempiere entro un termine ben preciso (in genere di due mesi).

Qualora lo Stato membro non si conformi al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se la Corte di giustizia accerta che il trattato è stato violato, lo Stato membro inadempiente è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al diritto comunitario.

L’articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire contro uno Stato membro che non si sia conformato ad una precedente sentenza della Corte di giustizia. Sempre a norma dell’articolo 228, la Commissione può chiedere alla Corte di irrogare sanzioni pecuniarie allo Stato membro interessato.

Per altre informazioni sulle politiche comunitarie in materia di cambiamento climatico consultare anche:http://www.europa.eu.int/comm/environment/climat/home_en.htm

Per statistiche aggiornate sulle infrazioni in generale, consultare il sito web: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions