Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

Per l’iscrizione all’albo gestori ambientali ora basta la “presa d’atto”

Il 29 dicembre 2006 il Comitato Nazionale dell’Albo dei Gestori Ambientali ha emanato tre importanti delibere tese a disciplinare l’iscrizione agevolata delle imprese che effettuano recupero.
La prima (protocollo n.1961) riguarda la raccolta e il trasporto agevolati di rifiuti “effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero”. L’iscrizione è prevista dall’art.212, comma 18, D.lg. 152/2006 che consente a tali imprese di ottenere l’iscrizione nelle categorie 2 o 3 dell’Albo senza il pagamento di fideiussioni e esperendo una procedura fondata sull’invio di una semplice comunicazione  di inizio attività.
La seconda (protocollo n.1961) ritiene che le comunicazioni di inizio attività per lo svolgimento delle operazioni di recupero da svolgersi verso impianti non ancora realizzati al momento della presentazione della comunicazione non possono essere ritenute ammissibili, poiché non rispettano le condizioni previste dagli art. 214 e 216 D.lg. 152/2006.
La terza (protocollo n.1961) si esprime sulla riduzione degli importi delle garanzie finanziarie a favore dello Stato e a carico delle imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, e ritiene che tali garanzie siano ridotte del 50%  per le imprese registrate Emas  e del 40% per quelle certificate Iso 14001 esclusivamente se riferite a imprese registrate o certificate per le specifiche attività oggetto dell’iscrizione all’Albo.

LA NUOVA PROCEDURA

La prima delibera riveste grande valenza operativa perché, pur avendo il Codice Ambientale, ne ha innovato la procedura. Infatti, la precedente procedura, comportava che senza formale iscrizione da parte della Sezione regionale, l’impresa non poteva intraprendere l’attività.

PRESA D’ATTO

Quindi, il D.lg. 152/2006 stabilisce che la Sezione Albo “prende atto” dell’avvenuta iscrizione inserendo l’impresa in appositi elenchi e ne da comunicazione alla Provincia. Questo significa che l’impresa può operare dalla data di ricevimento da parte della Sezione Albo della dichiarazione sulla base dell’attestazione di presa d’atto dell’iscrizione. Tale documento è fondato sul controllo formale della comunicazione di inizio attività, completa della comunicazione attestante condizioni e requisiti previsti.
Sulla veridicità della comunicazione e sulla esistenza di questi requisiti e condizioni si gioca la partita della responsabilità penale.