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Nomina Consulente ADR gennaio 2023

Un consulente ADR è una figura professionale che si occupa di aiutare le imprese a gestire e risolvere i problemi di trasporto pericolosi o pericolosi, noti anche come merci pericolose o pericolose. L’ADR (Accordo europeo sui trasporti delle merci pericolose) è una normativa che stabilisce le regole per il trasporto di questo tipo di merci, che possono essere pericolose per l’uomo, l’animale o l’ambiente. Un consulente ADR aiuta le aziende a rispettare queste regole e a garantire la sicurezza del trasporto di merci pericolose.

L’estensione dell’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti ADR anche alle imprese che effettuano spedizioni di rifiuti pericolosi su strada entro il 31 dicembre 2022, ha provocato più di un dubbio interpretativo.

In particolare per ciò che riguarda il corretto ambito applicativo della disciplina e l’individuazione del consulente ADR a partire dal 1° gennaio 2023 – così come stabilito dalla Direttiva UE 2020/1983 – non solo ai trasportatori, ma anche ai produttori di rifiuti pericolosi, ricomprendendo in questo modo un gran numero di imprese.

La nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

il 21 dicembre 2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una nota esplicativa che chiarisce che la direttiva europea si riferisce esplicitamente alle imprese che si occupano della spedizione e trasporto di merci pericolose su strada e del loro relativo imballaggio, carico, riempimento o scarico.

Si tratta quindi di un adempimento rivolto a soggetti direttamente coinvolti nelle attività di trasporto e non già al produttore del rifiuto pericoloso, il quale resta unicamente obbligato alla corretta classificazione ed al giusto conferimento ad una impresa di smaltimento specificamente autorizzata, con incarico formalizzato nell’ambito di uno specifico rapporto contrattuale e non già anche a dotarsi di un consulente ADR.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, nella nota sopra menzionata, cita:

“Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000 n.A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative”

In conclusione sono esclusi dall’obbligo di nomina di un consulente ADR, le attività di imballaggio, carico, riempimento o scarico non direttamente connesse all’attività di trasposto di merci pericolose e che non costituiscono un segmento funzionale di questa attività di trasporto.

La Circolare estende queste le soglie di esenzione anche agli speditori riducendo l’applicazione prevista fino a oggi.

Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.

In accordo con la nota non sono obbligate alla nomina del Consulente ADR le imprese che effettuano:

– spedizioni in esenzione ai sensi dell’1.1.3.6 (esenzione parziale) e del 3.4 (esenzione per quantità limitate) ADR (esenzioni previste dall’art.3 comma 6 lettera a) del D. Lgs. 40/2000), e
– spedizioni occasionali di cui all’art.2 del D.M. 04/07/2000 (massimo di 3 operazioni/mese, 24 operazioni/anno e 180 t/anno).