Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

Il Testo Unico Ambientale: l’evoluzione dal 2006 ad oggi

Premessa

ll Decreto Legislativo 152/2006, noto come Testo Unico Ambientale (TUA), è il risultato di un’evoluzione legislativa che inizia con la legge Merli del 1976. Questo decreto, adottato nel 2006, stabilisce principi fondamentali per la tutela dell’ambiente in conformità agli obblighi internazionali e del diritto comunitario.

I principi

I principi chiave del TUA includono l’azione ambientale, basata sulla responsabilità di enti e individui, seguendo vari principi. Tra questi, uno dei principi fondamentali è il Principio di precauzione (art. 301, D.lgs 125/06) per la gestione dei rischi ambientali. Tale principio sottolinea l’importanza di valutazioni scientifiche obiettive e misure proporzionate per limitare i rischi ambientali.

Secondo la Commissione europea è essenziale interpretare il principio precauzionale considerando anche il principio di proporzionalità. Essa, infatti, sottolinea che il principio di proporzionalità deve essere valutato dinamicamente, con la possibilità di adeguare la normativa a nuovi dati che modificano la percezione del rischio.

In Italia, il principio di precauzione guida l’interpretazione e l’applicazione della normativa ambientale nazionale e regionale.

Con l’articolo 3-quater si introduce un altro principio fondamentale che è quello  dello sviluppo sostenibile, sottolineando che ogni attività umana deve garantire il soddisfacimento dei bisogni attuali senza compromettere la qualità della vita e le opportunità per le generazioni future. La pubblica amministrazione deve perseguire il principio dello sviluppo sostenibile.

L’articolo 3-quinquies stabilisce, invece, i principi di sussidiarietà e leale collaborazione, incidendo soprattutto sui rapporti tra lo Stato, le regioni e gli enti territoriali minori. In generale, questi principi costituiscono le condizioni minime per garantire la tutela ambientale su tutto il territorio nazionale. Le regioni e province autonome hanno la possibilità di adottare misure di tutela più restrittive in situazioni specifiche, purché evitino discriminazioni arbitrarie o oneri procedimentali ingiustificati.

Normativa europea e regionale

Il D.Lgs. n. 152/2006, oltre a coordinarsi con le norme nazionali, deve confrontarsi con le regolamentazioni dell’Unione europea e delle regioni. Riguardo alle normative europee, l’art. 176 del D.Lgs. n. 152/2006 richiede che le misure più restrittive degli Stati membri siano “compatibili” con quelle del codice ambientale per evitare discriminazioni o restrizioni nel commercio comunitario.

Per quanto concerne i rapporti tra norme nazionali e regionali, l’art. 117 della Costituzione attribuisce allo Stato una “competenza esclusiva” nella tutela dell’ambiente. Nonostante alcune sentenze della Corte costituzionale, la competenza statale esclusiva implica l’impossibilità di sostenere un generale principio costituzionale della “tutela più rigorosa del livello territoriale inferiore”. La presenza di materie di competenza regionale comporta un ruolo significativo delle regioni, ma l’affermazione chiara della competenza statale esclusiva rende difficile sostenere un principio generale di tutela più rigorosa a livello locale.

La tutela ambientale, già presente nel Testo Unico Ambientale (TUA), è ora rafforzata dalla recente legge costituzionale del 8 febbraio 2022, n. 1. Questa modifica ha esplicitamente inserito la tutela dell’ambiente negli articoli 9 e 41 della Costituzione, i cui dettagli saranno brevemente esaminati nell’ultimo paragrafo di questo capitolo introduttivo.

Interpello in materia ambientale

Il nuovo procedimento d’interpello ambientale, introdotto dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, offre la possibilità di richiedere interpretazioni delle disposizioni ambientali al Ministero della Transizione ecologica. Questa procedura, simile a quella fiscale ma con differenze significative, è regolata dall’art. 3-septies del testo unico ambientale.

I soggetti legittimati a presentare richieste sono Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, città metropolitane, comuni, associazioni di categoria nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di tutela ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque Regioni o Province autonome. Possono inoltrare al ministero richieste di chiarimenti interpretativi sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale.

La risposta alle richieste deve essere fornita entro novanta giorni dalla loro presentazione e costituisce criteri interpretativi per le attività delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale. Queste indicazioni, pubblicate sul sito del ministero in forma anonima, diventano riferimenti interpretativi, salvo rettifica limitata agli atteggiamenti futuri dell’istante.

I magistrati mantengono il potere di interpretazione in sede penale, e il privato che segue la risposta ministeriale può invocare la propria buona fede, almeno in sede penale.

Tutela ambientale

La legge costituzionale del 8 febbraio 2022, n. 1, ha apportato significative modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, inserendo l’ambiente, la tutela degli animali e il clima nel testo costituzionale. L’art. 9, originariamente focalizzato sulla tutela del “paesaggio,” è stato ampliato per includere esplicitamente la “tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.”

 

Art 9, Costituzione (versione originale)Art.9 Costituzione (versione aggiornata)
[I] La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

[II] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

[I] La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

[II] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

[III] Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni . La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Art.41, Costituzione (versione originale)Art.41, Costituzione (versione aggiornata)
[I] L’iniziativa economica privata è libera.

[II] Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

[III] La legge determina i programmi, i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

[I] L’iniziativa economica privata è libera.

[II] Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente

[III] La legge determina i programmi, i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Questa riforma ha reso più incisiva la tutela ambientale, evidenziando la necessità di proteggere ambiti come la “biodiversità” e gli “ecosistemi.” Inoltre, la revisione sottolinea che la tutela dell’ambiente deve avvenire “nell’interesse delle future generazioni,” conferendo rilevanza fondamentale alle questioni legate al cambiamento climatico e alle azioni di mitigazione e adattamento per prevenire impatti negativi sulle generazioni future.

L’art. 41 è stato anch’esso modificato, ampliando i valori che l’iniziativa economica privata non può danneggiare, aggiungendo “salute” e “ambiente.” Inoltre, le finalità ambientali e sociali sono state esplicitamente inserite come criteri per indirizzare e coordinare l’attività economica pubblica e privata.

La riforma cerca di formalizzare gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sull’importanza primaria e assoluta del valore ambientale, tuttavia, è necessario bilanciare questi interessi con altri diritti e interessi costituzionalmente rilevanti, come la salute. La riflessione su questo equilibrio sarà cruciale per interpretare e applicare la riforma senza trascurare altri diritti e interessi meritevoli di tutela.