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Rifiuti elettronici: al via il sistema RAEE

Come previsto dal decreto legislativo 151/05 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”, diventa da oggi operativo il sistema RAEE.
I motivi che hanno spinto il legislatore europeo – e nazionale – ad adottare tale provvedimento sono molteplici e vengono definiti all’articolo 1 dello stesso decreto legislativo:
– prevenire la produzione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
– promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento;
– migliorare, sotto il profilo ambientale, l’intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di tali apparecchiature (produttori, distributori, consumatori…);
– ridurre l’uso di sostanze pericolose.

Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche deve fornire, nelle istruzioni che accompagnano tali prodotti, opportune informazioni in merito ad un adeguato smaltimento delle apparecchiature e agli effetti potenzialmente dannosi sull’ambiente e sulla salute umana di alcune sostanze contenute.

L’articolo 14 del citato decreto istituisce, presso il Ministero dell’Ambiente, un registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE.
Il sistema comporta indubbiamente un carico maggiore per i produttori, i quali saranno impegnati, attraverso specifici consorzi, alla realizzazione concreta del processo di smaltimento e recupero di questa tipologia di rifiuti.
Tutto ciò ha suscitato qualche allarmismo tra le organizzazioni dei consumatori, in quanto vi è il timore che questi obblighi possano avere qualche ricaduta sul prezzo finale dei prodotti coinvolti: grandi e piccoli elettrodomestici, computer, stampanti, telefonia, radio, hi-fi, ecc…
Ciò è in qualche modo giustificato dal fatto che alcuni consorzi hanno già previsto l’istituzione di appositi eco-contributi che andrebbero ad aggiungersi al normale prezzo di listino.
Da ciò l’intento di controllare l’evoluzione della situazione.

Il Decreto-legge n.  208/2008 ha stabilito che non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente in base ad accordo finanziario, salvo che agisca come fabbricante, venditore o importatore.

Inoltre, lo stesso Decreto-legge ha fatto slittare alla più vicina data tra la definizione del sistema Ue di identificazione dei produttori e lo scadere del 31 dicembre 2009 il termine a partire dal quale i produttori di Aee devono assumersi la responsabilità finanziaria individuale della raccolta e gestione dei Raee nuovi (quelli derivanti da apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005).