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Nota INL del 27/10/2026: Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni operative

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato nuove indicazioni operative sulla formazione in materia di salute e sicurezza, richiamando quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. 81/2008 e dal nuovo Accordo Stato‑Regioni del 2025.

La circolare ribadisce che la formazione deve essere avviata “in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione”, chiarendo che il precedente termine dei 60 giorni previsto dall’Accordo del 2011 era stato interpretato in modo errato e non è più applicabile.

Per i casi di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008, la revoca richiede la regolarizzazione dei lavoratori e degli adempimenti di salute e sicurezza. Ai fini della revoca è sufficiente che la formazione sia programmata per concludersi “nel più breve tempo possibile”. Nel verbale di prescrizione, il termine da assegnare non deve superare il tempo tecnicamente necessario per frequentare i corsi.

Una parte della circolare riguarda le imprese turistico‑ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. L’art. 1‑bis del D.L. 159/2025 stabilisce che, in questi settori, la formazione e l’eventuale addestramento devono concludersi entro 30 giorni dall’assunzione o dall’inizio dell’utilizzazione. La deroga riguarda solo la conclusione: l’avvio deve comunque avvenire al momento dell’assunzione.

Durante gli accertamenti svolti entro 30 giorni, se non sono ancora disponibili gli attestati, il datore di lavoro deve dimostrare l’avvio del percorso formativo tramite documentazione con data certa (prenotazioni dei corsi, richieste agli organismi paritetici, interlocuzioni con docenti o RLS). In assenza di attestati e di tali evidenze, si configura la violazione dell’art. 37, comma 1.

La prescrizione dovrà prevedere la conclusione della formazione entro il tempo tecnicamente necessario e comunque entro 30 giorni. Per contratti inferiori a tale durata, la tempistica deve essere coerente con il rapporto. In caso di sospensione nei settori turistici, la formazione deve essere programmata per concludersi nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni.

La circolare ricorda infine che resta invariato l’obbligo di informare i lavoratori ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 81/2008 prima dell’impiego.