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Decreto Ambiente DL 177/2026: le novità per la gestione dei rifiuti in azienda

Icona a linee in un cerchio bordeaux sul tema: Decreto Ambiente DL 177/2026: le novità per la gestione dei rifiuti in aziendaIl Decreto Legge 177/2026, pubblicato in gazzetta ufficiale il giorno 8 Ottobre 2026, tocca diverse tematiche ambientali. Di seguito una panoramica di cosa sta cambiando, perché riguarda le imprese e come muoversi in attesa della conversione in legge che dovrà avvenire entro il 7 Dicembre 2026.

Il contesto del decreto

Il decreto riguarda le istruttorie ambientali, il cambiamento climatico, economia circolare e bonifiche.

Le principali novità

Il decreto prevede lo stanziamento di risorse economiche per risposte al cambiamento climatico e interventi di risanamento/bonifica.

Presente un intervento sui procedimenti di bonifica, prevalentemente terminologico e riguardante le tempistiche procedurali per regioni e province.

Vengono apportate modifiche alla gestione delle terre e rocce da scavo, in particolare:

  1. Inserimento nel D.lgs 152/06 l’articolo 185-ter, per cui “il quantitativo di rifiuti in deposito sono elevati, nel caso delle terre e rocce da scavo qualificate con i codici EER 17.05.04 e 17.05.03*, a 4000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.
  2. Introdotta la possibilità nei cantieri puntuali di riutilizzare le terre e rocce da scavo prodotte direttamente nel sito di produzione anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale. Viene specificato che la disposizione non si applica a terre e rocce da scavo:
  • Contenenti calcestruzzo, betonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e meterie plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o tradizionale;
  • Provenienti da bonifica ai sensi del titolo V della parte IV del D.lgs 152/06

Per cantiere puntuale si intende un cantiere in cui avviene una produzione di terre e rocce da scavo in quantità inferiore a 20 mc, calcolati nelle sezioni di progetto e destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione.

Impatto sul D.Lgs. 152/06

Il presente decreto determina l’integrazione nel Testo Unico Ambientale di quanto già in precedenza sancito dal DPR 120/2017, rendendo più solido il quadro normativo riferito alla gestione del deposito temporaneo di terre e rocce da scavo.

Il D.Lgs. 152/2006 resta l’architettura di riferimento per la classificazione dei rifiuti, le autorizzazioni, il deposito temporaneo e gli obblighi documentali (registri di carico e scarico, formulario di identificazione).Occorre quindi distinguere con attenzione cosa viene effettivamente modificato dal nuovo provvedimento e cosa resta regolato dal testo vigente del D.Lgs. 152/2006, già a sua volta oggetto negli ultimi anni di interventi collegati al RENTRI (si veda l’approfondimento Frareg su RENTRI e legge di bilancio 2026).

Le aziende che hanno già adeguato le proprie procedure al Milleproroghe 2026 e alle scadenze RENTRI dovranno verificare se il nuovo decreto introduce ulteriori adempimenti o, al contrario, semplificazioni rispetto al quadro già consolidato.

Cosa cambia per le imprese

In attesa del testo definitivo, il consiglio operativo per i responsabili ambiente e HSE è di non modificare procedure consolidate sulla base di anticipazioni di stampa, ma di predisporre un monitoraggio strutturato dell’iter normativo. Le aree più sensibili a un intervento del legislatore in questo ambito sono generalmente:

Area interessataDocumenti/adempimenti coinvoltiAttenzione richiesta
Classificazione rifiutiCodici EER, caratterizzazione analiticaVerificare eventuali nuove soglie o criteri
TracciabilitàRegistro cronologico, FIR digitale, RENTRIControllare raccordi con le scadenze già fissate
AutorizzazioniProcedure semplificate, AUA, iscrizioni albo gestoriVerificare eventuali nuovi requisiti
SanzioniRegime sanzionatorio D.Lgs. 152/2006Controllare se vengono modificati importi o fattispecie

Non si tratta quindi di un intervento isolato, ma di un provvedimento che si aggiunge a un quadro già in movimento, dove RENTRI e normativa ambientale generale procedono su binari paralleli ma interconnessi. Le imprese che gestiscono rifiuti speciali, in particolare, dovranno valutare con il proprio responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti l’impatto concreto di ogni singola modifica, una volta disponibile il testo ufficiale.

Come adeguarsi entro le scadenze

Finché il decreto non è consolidato e, soprattutto, convertito in legge, non è possibile indicare scadenze operative certe. È tuttavia utile impostare un percorso di adeguamento per fasi:

  1. verificare la pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale e il numero ufficiale del provvedimento;
  2. confrontare articolo per articolo le modifiche al D.Lgs. 152/2006 con le procedure interne esistenti;
  3. aggiornare la procedura operativa di gestione dei rifiuti aziendali dove necessario;
  4. monitorare l’iter di conversione in legge, perché i decreti ambientali vengono spesso modificati in questa fase su rifiuti e sanzioni;
  5. coinvolgere il tecnico ambientale per i casi dubbi, in particolare dove il decreto si intreccia con gli obblighi RENTRI già vigenti.

I casi dubbi, specialmente quelli relativi a decorrenze e regimi transitori, vanno sempre segnalati al tecnico di riferimento prima di modificare procedure consolidate.

Il supporto di Frareg

Frareg segue l’evoluzione della normativa ambientale e supporta le imprese nella verifica dell’impatto reale di provvedimenti come il Decreto Ambiente sulla gestione dei rifiuti, dalla classificazione alla tracciabilità, fino agli adempimenti RENTRI. Verifica con Frareg l’impatto del decreto sulla tua azienda attraverso il servizio di consulenza tecnica e rilievi ambientali.

Domande frequenti

Cos’è il Decreto Ambiente DL 177/2026?

È un decreto-legge in materia ambientale che, secondo le prime informazioni disponibili, interviene su bonifiche, clima, valutazioni ambientali e gestione dei rifiuti, con possibili modifiche al D.Lgs. 152/2006. Il numero e la data definitivi vanno verificati sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non ancora consultabile in forma consolidata al momento della stesura.

Da quando si applicano le nuove disposizioni sui rifiuti?

I decreti-legge entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, salvo diversa indicazione nel testo stesso. Per gli adempimenti specifici in materia di rifiuti occorre però verificare se sono previsti termini differiti o regimi transitori, come già avvenuto per il RENTRI.

Il decreto modifica il D.Lgs. 152/2006?

Le anticipazioni indicano un intervento di modifica puntuale su alcuni articoli del Testo Unico Ambientale, ma l’impianto generale della norma (classificazione, autorizzazioni, deposito temporaneo) resta quello vigente. La portata esatta delle modifiche va verificata sul testo definitivo.

Cosa succede se il decreto non viene convertito in legge entro 60 giorni?

Se un decreto-legge non viene convertito entro 60 giorni dalla pubblicazione, perde efficacia retroattivamente, salvo che la legge di conversione disponga diversamente per i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto. È quindi prudente non considerare definitive le novità finché la conversione non è completata.

Cosa cambia rispetto agli obblighi RENTRI già in vigore?

Il Decreto Ambiente si inserisce in un quadro in cui gli obblighi RENTRI su registro cronologico e FIR digitale sono già definiti da provvedimenti precedenti. Le imprese devono verificare se il nuovo decreto introduce raccordi, semplificazioni o ulteriori adempimenti, senza modificare autonomamente le procedure già impostate sul RENTRI.

Le imprese devono aggiornare subito la procedura di gestione rifiuti?

No, non prima che il testo del decreto sia consolidato e, idealmente, convertito in legge. È consigliabile predisporre un confronto preliminare tra le novità annunciate e la procedura interna esistente, da formalizzare solo quando il quadro normativo sarà definitivo.

Quali sanzioni rischia chi non applica le nuove regole sui rifiuti?

Il regime sanzionatorio applicabile resta, fino a conferma contraria, quello previsto dal D.Lgs. 152/2006. Se il decreto introduce modifiche alle sanzioni, queste si applicheranno dalla data di entrata in vigore del provvedimento o dalla conversione in legge, secondo quanto stabilito dal testo definitivo.

Chi deve occuparsi di verificare l’impatto del decreto in azienda?

La verifica spetta tipicamente al responsabile ambiente o HSE, in collaborazione con il responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti quando presente. Nei casi più complessi, soprattutto per i rifiuti speciali, è opportuno il supporto di un consulente ambientale esterno.

Dove si trova il testo ufficiale del decreto?

Il testo ufficiale va cercato sul sito della Gazzetta Ufficiale e su Normattiva, una volta pubblicato e consolidato. È utile anche monitorare gli aggiornamenti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e degli osservatori normativi specializzati come ReteAmbiente.

Il decreto riguarda anche i piccoli produttori di rifiuti?

Dipende dal contenuto specifico delle disposizioni, non ancora verificabile nel dettaglio. In generale, gli interventi recenti sulla gestione dei rifiuti hanno previsto regimi differenziati per i piccoli produttori, come già avvenuto per le scadenze di iscrizione al RENTRI.