Lombardia: nuova piattaforma Ge.Fo.S. per la formazione sulla sicurezza sul lavoro
La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Lombardia si prepara a un importante cambio di passo.
Con la deliberazione n. XII/6661 del 3 agosto 2026, Regione Lombardia ha definito le modalità attuative della Legge regionale 10 febbraio 2026, n. 4, introducendo un sistema più strutturato per la qualificazione dei soggetti formatori, la tracciabilità dei corsi e il monitoraggio degli attestati.
Al centro del nuovo modello c’è Ge.Fo.S. – Gestione Formazione Sicurezza, la piattaforma informatica regionale realizzata da ARIA S.p.A. per registrare, tracciare e monitorare i percorsi formativi erogati sul territorio lombardo.
L’obiettivo dichiarato è rafforzare qualità, efficacia e verificabilità della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, favorendo anche la portabilità dei percorsi già svolti dai lavoratori.
La L.R. 4/2026 istituisce infatti un elenco regionale dei soggetti formatori e una piattaforma informatica dedicata alla gestione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La disciplina è stata successivamente integrata dalla L.R. 30 giugno 2026, n. 17, che ha previsto, tra l’altro, l’interoperabilità della piattaforma regionale con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). La DGR XII/6661 del 3 agosto 2026 ha quindi approvato le indicazioni operative e le specifiche tecniche per l’attuazione del nuovo sistema.
Il quadro normativo: L.R. 4/2026, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 2025
Il nuovo sistema regionale si inserisce nel quadro nazionale della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza.
Il riferimento principale resta il D.Lgs. 81/2008, che all’articolo 37 disciplina gli obblighi di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
A livello nazionale, il riferimento aggiornato per durata, contenuti minimi e modalità della formazione è l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.
L’Accordo è stato adottato ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e definisce la disciplina dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La normativa lombarda non sostituisce quindi il quadro nazionale, ma lo integra introducendo strumenti regionali di tracciamento e controllo, con particolare attenzione alla qualificazione dei soggetti formatori e alla verificabilità dei percorsi formativi.
Cos’è Ge.Fo.S.
Ge.Fo.S., acronimo di Gestione Formazione Sicurezza, è la nuova piattaforma informatica regionale pensata per gestire le comunicazioni relative ai corsi di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro erogati in Lombardia.
La piattaforma consentirà di:
- registrare i corsi programmati;
- tracciare l’avvio dei percorsi formativi;
- inserire l’elenco degli allievi;
- indicare il calendario delle lezioni;
- comunicare la conclusione dei corsi;
- registrare esiti e attestati;
- rendere più agevole il monitoraggio da parte degli enti competenti.
Il sistema punta a rendere maggiormente tracciabile l’intero percorso formativo, dalla programmazione del corso fino alla registrazione degli esiti e alla generazione degli attestati attraverso la piattaforma, nei casi soggetti alla disciplina regionale.
Per imprese, consulenti, RSPP, enti formatori e datori di lavoro, questo significa che la corretta gestione della formazione non riguarderà più soltanto l’erogazione del corso, ma anche la sua comunicazione, la registrazione dei partecipanti, la trasmissione degli esiti e la corretta gestione delle informazioni attraverso Ge.Fo.S.
Elenco regionale dei soggetti formatori
Una delle principali novità introdotte dalla L.R. 4/2026 è l’istituzione di un elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Secondo la legge regionale, l’elenco è istituito presso la struttura regionale competente in materia di sanità ed è articolato in tre sezioni:
- Sezione I – Soggetti formatori istituzionali
- Sezione II – Soggetti formatori accreditati
- Sezione III – Altri soggetti formatori
L’iscrizione nell’elenco consentirà ai soggetti formatori abilitati di erogare corsi di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio lombardo, nei limiti e secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile.
L’elenco sarà pubblicato sul sito di Regione Lombardia e rappresenterà uno strumento utile sia per i soggetti formatori sia per le aziende che devono scegliere fornitori qualificati per la formazione obbligatoria.
Per le imprese, il punto operativo è particolarmente rilevante: sarà necessario verificare che il soggetto incaricato della formazione possieda i requisiti previsti e, quando richiesto, risulti correttamente iscritto nell’elenco regionale. La L.R. 17/2026 ha inoltre precisato che la previsione della L.R. 4/2026 relativa alla non validità dei corsi opera “ai soli fini della presente legge”.
Obblighi di comunicazione: avvio e conclusione dei corsi
Il nuovo sistema prevede obblighi di comunicazione più strutturati.
I soggetti formatori dovranno comunicare l’avvio dei corsi tramite Ge.Fo.S., inserendo almeno:
- dati del corso;
- elenco degli allievi;
- calendario;
- informazioni necessarie alla tracciabilità del percorso.
La comunicazione deve essere effettuata attraverso la piattaforma e le informazioni relative all’avvio del corso possono essere inserite o modificate entro il limite temporale previsto dalle indicazioni operative regionali, fissato fino a un’ora dall’inizio del corso.
Al termine del corso, dovrà essere trasmessa una comunicazione di conclusione entro 30 giorni, con registrazione degli esiti e degli attestati.
Questi adempimenti puntano a rendere verificabile l’intero ciclo formativo: programmazione, svolgimento, partecipazione, conclusione e attestazione finale.
Obblighi analoghi sono previsti, nei casi stabiliti dalla normativa, anche per i datori di lavoro che organizzano direttamente la formazione dei propri lavoratori, preposti e dirigenti.
Questo è uno degli aspetti più importanti per le aziende: la nuova disciplina non riguarda solo gli enti formatori esterni, ma può incidere anche sulla formazione organizzata internamente, quando consentita dalle regole nazionali e regionali.
Quali corsi sono interessati
La L.R. 4/2026 riguarda i corsi di formazione e aggiornamento in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogati nel territorio lombardo, nel rispetto della normativa statale di riferimento.
La stessa legge regionale specifica alcune esclusioni. In particolare, non rientrano nel campo di applicazione regionale i corsi oggetto di discipline specifiche, tra cui quelli relativi alla prevenzione incendi, ai generatori di vapore, alla formazione professionale per addetti alla rimozione, smaltimento dell’amianto e bonifica, e quelli già oggetto di disposizioni statali che non prevedano competenze regionali specifiche.
In pratica, le aziende dovranno verificare, corso per corso, se il percorso formativo rientra nel sistema Ge.Fo.S. oppure se resta disciplinato da normative specifiche diverse.
Tracciamento, attestati e portabilità della formazione
Uno degli obiettivi principali del nuovo sistema è migliorare la tracciabilità della formazione.
La piattaforma Ge.Fo.S. non avrà solo una funzione amministrativa, ma servirà anche a costruire una base informativa più ordinata sui percorsi formativi svolti dai lavoratori.
Questo può produrre alcuni vantaggi:
- maggiore trasparenza sulla formazione erogata;
- riduzione del rischio di attestati non verificabili;
- migliore controllo da parte degli enti di vigilanza;
- possibilità di ricostruire più facilmente il percorso formativo del lavoratore;
- maggiore portabilità delle competenze già acquisite.
Per le aziende, la tracciabilità diventa quindi un elemento essenziale di compliance. Per i corsi soggetti al nuovo sistema sarà necessario verificare che il percorso sia stato correttamente comunicato e concluso attraverso Ge.Fo.S. e che gli attestati siano gestiti secondo le modalità previste dalla piattaforma.
Generazione degli attestati
Una delle novità operative più significative riguarda proprio gli attestati. A seguito della comunicazione di conclusione del corso e della trasmissione degli esiti, Ge.Fo.S. consentirà la generazione degli attestati secondo le specifiche tecniche previste dal sistema.
Questo permette di collegare direttamente l’attestato al corso, al soggetto formatore e al percorso registrato, rafforzandone la tracciabilità e la verificabilità.
Risorse economiche stanziate
Regione Lombardia ha previsto uno stanziamento complessivo di 1,2 milioni di euro nel triennio 2026-2028 per lo sviluppo, l’evoluzione, la manutenzione e l’assistenza della piattaforma Ge.Fo.S.
La programmazione economica indicata è:
2026 – 400.000 euro: prima fase di sviluppo della piattaforma per la gestione dei corsi.
2027 – 400.000 euro: funzionalità rivolte agli enti controllori.
2028 – 400.000 euro: evoluzione dei servizi destinati a formatori e discenti.
La scelta di finanziare la piattaforma su più annualità conferma che il progetto non è limitato alla fase di avvio, ma punta a diventare un’infrastruttura stabile per la gestione della formazione sicurezza in Lombardia.
Formazione a distanza, e-learning e videoconferenza
La DGR XII/6661 contiene già indicazioni rilevanti anche per individuare l’applicazione territoriale del sistema ai percorsi erogati a distanza.
In particolare, per l’e-learning asincrono assume rilievo la localizzazione del server attraverso il quale viene erogato il corso, mentre per la videoconferenza sincrona rileva la postazione dalla quale il soggetto formatore organizza la sessione. Non è quindi, di per sé, la posizione fisica del singolo partecipante a determinare l’applicazione della disciplina lombarda.
Le modalità applicative di dettaglio relative alla formazione a distanza potranno comunque essere ulteriormente definite attraverso successivi atti regionali.
Resta in ogni caso necessario verificare la compatibilità della modalità formativa utilizzata con l’Accordo Stato-Regioni 2025 e con le regole nazionali applicabili al singolo corso.
Privacy, sicurezza dei dati e DPIA
La piattaforma Ge.Fo.S. gestirà dati relativi a soggetti formatori, discenti, corsi, calendari, attestati, esiti e comunicazioni.
Per questo motivo, particolare attenzione è stata dedicata alla protezione dei dati personali. Secondo le informazioni disponibili, Ge.Fo.S. è stata progettata secondo i principi di Privacy by Design e Privacy by Default ed è stata sottoposta a una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, DPIA.
Questa impostazione è coerente con il GDPR, che richiede ai titolari del trattamento di adottare misure tecniche e organizzative adeguate fin dalla progettazione dei sistemi e per impostazione predefinita.
Per aziende e soggetti formatori, resta comunque importante gestire correttamente i dati inseriti in piattaforma, definire ruoli e responsabilità privacy, controllare le informative e limitare l’accesso ai dati alle sole persone autorizzate.
Controlli e sanzioni
Sul fronte dei controlli, le sanzioni previste dalla L.R. 4/2026 saranno irrogate dalle ATS, nell’ambito delle competenze di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La piattaforma consentirà quindi anche una maggiore capacità di programmazione e verifica da parte degli enti di controllo, che potranno disporre di informazioni strutturate sui corsi comunicati, sui soggetti formatori, sugli attestati e sugli adempimenti effettuati.
Questo rappresenta un cambiamento importante: il controllo sulla formazione non sarà più legato solo alla richiesta documentale in azienda, ma potrà poggiare anche su dati digitali già presenti nel sistema regionale.
È importante distinguere, tuttavia, la decorrenza degli obblighi dall’applicazione delle relative sanzioni: per alcune violazioni connesse alle comunicazioni e alla gestione degli attestati è previsto un periodo differito rispetto all’attivazione della piattaforma.
Da quando partono i nuovi obblighi
La deliberazione stabilisce una tempistica precisa.
La DGR XII/6661 prevede che la propria pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia avvenga non prima del 9 ottobre 2026. Sarà quindi la data effettiva di pubblicazione sul BURL – e non necessariamente il 9 ottobre – a determinare l’attivazione della piattaforma Ge.Fo.S.
Dal trentunesimo giorno successivo scatteranno per i soggetti formatori gli obblighi previsti dalla nuova disciplina.
In termini pratici:
Pubblicazione sul BURL → attivazione ufficiale della piattaforma Ge.Fo.S.
Dal 31° giorno successivo → decorrenza degli obblighi previsti per i soggetti formatori.
Successivamente → piena applicazione del sistema e delle disposizioni sanzionatorie secondo le specifiche tempistiche previste.
Le aziende e i soggetti formatori dovrebbero quindi utilizzare il periodo precedente all’operatività piena per verificare processi, documentazione, anagrafiche, procedure interne e scelta dei fornitori formativi.
Cosa devono fare le aziende
Le aziende con sede o unità operative in Lombardia dovrebbero prepararsi con un controllo preventivo della propria gestione formativa.
Le attività consigliate sono:
- Fornitori formativi: verificare che i soggetti formatori possiedano i requisiti richiesti e, quando previsto, siano iscritti all’elenco regionale.
- Formazione interna: verificare se il datore di lavoro organizza direttamente corsi soggetti ai nuovi obblighi.
- Scadenze: monitorare la pubblicazione sul BURL e la decorrenza del 31° giorno.
- Attestati: controllare che i percorsi soggetti a Ge.Fo.S. siano correttamente tracciati e che gli attestati siano gestiti secondo le modalità previste dalla piattaforma.
- Calendari: organizzare per tempo le comunicazioni relative all’avvio dei corsi.
- Anagrafiche: verificare dati di allievi, sedi, calendari e referenti.
- Privacy: valutare ruoli, informative e autorizzazioni al trattamento dei dati.
- Audit interno: aggiornare procedure e checklist di controllo.
L’obiettivo non è solo evitare sanzioni, ma costruire una gestione formativa più ordinata, verificabile e coerente con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Cosa devono fare i soggetti formatori
I soggetti formatori che operano in Lombardia dovranno prestare attenzione a tre aree principali:
Iscrizione all’elenco regionale
Sarà necessario verificare la sezione di appartenenza, i requisiti richiesti e le modalità di aggiornamento dell’iscrizione.
Comunicazione dei corsi tramite Ge.Fo.S.
Dovranno essere gestite correttamente la comunicazione di avvio, l’inserimento degli allievi e del calendario, gli eventuali aggiornamenti consentiti entro i termini previsti e la comunicazione di conclusione del corso entro 30 giorni.
Gestione degli attestati e degli esiti
Sarà necessario garantire coerenza tra corso erogato, partecipanti, registri, verifiche finali ed esiti trasmessi alla piattaforma, utilizzando le funzionalità di Ge.Fo.S. previste per la generazione degli attestati.
La nuova disciplina richiederà quindi una maggiore integrazione tra segreteria organizzativa, docenti, responsabili del progetto formativo, sistemi informatici e gestione documentale.
Errori da evitare
Le principali criticità da evitare sono:
- affidare corsi a soggetti non iscritti o non conformi ai requisiti regionali, quando l’iscrizione è prevista;
- non comunicare correttamente l’avvio del corso tramite piattaforma;
- inserire dati incompleti o non aggiornati sugli allievi;
- non trasmettere la comunicazione di conclusione entro 30 giorni;
- considerare il solo possesso dell’attestato sufficiente senza verificare, per i corsi soggetti a Ge.Fo.S., la corretta tracciabilità del percorso;
- non distinguere i corsi inclusi nel sistema regionale da quelli esclusi;
- sottovalutare gli aspetti privacy legati al trattamento dei dati formativi;
- non monitorare le ulteriori indicazioni operative regionali relative alla gestione della formazione a distanza.
FAQ
Cos’è Ge.Fo.S.?
Ge.Fo.S. significa Gestione Formazione Sicurezza. È la piattaforma informatica regionale della Lombardia dedicata alla registrazione, al tracciamento e al monitoraggio dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
A cosa serve Ge.Fo.S.?
Serve a rendere più verificabile l’intero percorso formativo, dalla comunicazione di avvio del corso fino alla conclusione, alla registrazione degli esiti e alla gestione degli attestati.
Quando diventa operativo il sistema?
La piattaforma sarà attivata con la pubblicazione della DGR XII/6661 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, che non potrà avvenire prima del 9 ottobre 2026. La data effettiva di pubblicazione determinerà quindi l’attivazione del sistema; gli obblighi previsti decorreranno dal trentunesimo giorno successivo.
Chi deve usare Ge.Fo.S.?
I soggetti formatori iscritti all’elenco regionale dovranno utilizzare la piattaforma per comunicare avvio e conclusione dei corsi. In alcuni casi, obblighi analoghi riguarderanno anche i datori di lavoro che organizzano direttamente la formazione dei propri lavoratori, preposti e dirigenti.
Cos’è l’elenco regionale dei soggetti formatori?
È l’elenco istituito dalla L.R. 4/2026 presso la struttura regionale competente in materia di sanità. È articolato in tre sezioni: soggetti formatori istituzionali, soggetti formatori accreditati e altri soggetti formatori.
L’elenco sarà pubblico?
Sì, l’elenco regionale dei soggetti formatori sarà pubblicato sul sito di Regione Lombardia.
La nuova disciplina vale per tutti i corsi sicurezza?
No. La L.R. 4/2026 prevede alcune esclusioni, tra cui corsi relativi a prevenzione incendi, generatori di vapore, amianto e altri percorsi oggetto di disposizioni statali senza specifiche competenze regionali.
Cosa deve comunicare il soggetto formatore?
Il soggetto formatore dovrà registrare attraverso Ge.Fo.S. i dati richiesti per l’avvio del corso, compresi partecipanti e calendario, nel rispetto delle tempistiche previste dalle indicazioni operative. Dovrà inoltre trasmettere la comunicazione di conclusione e gli esiti entro 30 giorni dal termine del corso.
Chi effettua i controlli?
Le sanzioni previste dalla L.R. 4/2026 saranno irrogate dalle ATS nell’ambito delle competenze di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La formazione in e-learning è già disciplinata dalla nuova piattaforma?
La DGR XII/6661 contiene già indicazioni per individuare quando i corsi erogati in e-learning o videoconferenza rientrano nell’ambito territoriale di applicazione del sistema Ge.Fo.S.; ulteriori modalità applicative di dettaglio potranno essere definite con successivi atti regionali.
Con Ge.Fo.S. e l’elenco regionale dei soggetti formatori, Regione Lombardia introduce un sistema più tracciabile e controllabile per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per aziende e soggetti formatori, la novità non riguarda soltanto l’uso di una piattaforma digitale: cambia il modo in cui la formazione viene programmata, documentata, comunicata e resa verificabile.
La corretta gestione dei corsi richiederà attenzione alle tempistiche, alla qualificazione dei soggetti formatori, alla completezza dei dati, alla comunicazione degli esiti, alla tracciabilità dei percorsi e alle nuove modalità di gestione degli attestati.
In questo scenario, prepararsi prima dell’operatività piena del sistema sarà fondamentale per evitare criticità organizzative e garantire la conformità alla nuova disciplina regionale.
Frareg può supportare le aziende nella verifica degli obblighi formativi, nella pianificazione dei corsi di salute e sicurezza, nella scelta dei percorsi più adeguati e nell’aggiornamento della documentazione necessaria per affrontare il nuovo sistema regionale in modo corretto e strutturato.
Ge.Fo.S.: obblighi e scadenze in sintesi
Per orientarsi nel nuovo sistema, può essere utile distinguere i principali adempimenti, i soggetti coinvolti e le relative tempistiche.
| Obbligo / adempimento | Quando | Chi riguarda | In caso di inosservanza |
| Iscrizione nell’elenco regionale | Secondo le modalità e le tempistiche previste dalla disciplina regionale | Soggetti formatori che rientrano nell’ambito di applicazione della L.R. 4/2026 | Possibili conseguenze previste dalla disciplina regionale, compresa la rilevanza della corretta iscrizione ai fini della legge |
| Comunicazione di avvio del corso su Ge.Fo.S. | Nel rispetto delle tempistiche previste dal sistema; i dati possono essere inseriti o modificati fino a un’ora dall’inizio del corso | Soggetto formatore e, nei casi previsti, datore di lavoro che organizza direttamente la formazione | Applicazione delle conseguenze e delle sanzioni previste dalla normativa regionale secondo la relativa decorrenza |
| Inserimento dei partecipanti e del calendario | In occasione della comunicazione di avvio e secondo le modalità operative di Ge.Fo.S. | Soggetto formatore / datore di lavoro nei casi previsti | I dati incompleti o non correttamente registrati possono compromettere la corretta tracciabilità del percorso |
| Comunicazione di conclusione del corso | Entro 30 giorni dalla conclusione | Soggetto formatore / datore di lavoro nei casi previsti | Applicazione delle conseguenze e delle sanzioni previste dalla disciplina regionale |
| Registrazione degli esiti | Nell’ambito della comunicazione di conclusione, entro i termini previsti | Soggetto formatore | Necessaria per completare correttamente il percorso all’interno di Ge.Fo.S. |
| Gestione e generazione degli attestati | A conclusione del percorso e dopo la registrazione dei dati richiesti | Soggetto formatore | L’attestato dei corsi soggetti alla disciplina deve essere gestito secondo le modalità previste dal sistema |
| Conservazione e tracciabilità dei dati | Per l’intero ciclo di gestione della formazione | Soggetti coinvolti nella gestione del corso | Possibili verifiche da parte degli organi competenti e necessità di dimostrare la corretta gestione del percorso |
Attenzione alle date: il 9 ottobre 2026 non è automaticamente la data di entrata in vigore degli obblighi. La DGR XII/6661 prevede la propria pubblicazione sul BURL non prima del 9 ottobre 2026. Sarà la data effettiva di pubblicazione a determinare l’attivazione di Ge.Fo.S.; gli obblighi decorreranno dal 31° giorno successivo, secondo quanto previsto dal provvedimento.
