Nota INL del 15 aprile 2026: le novità della Legge 34/2026 in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Il 15 aprile 2026 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato una nota di chiarimento sulla Legge 11 marzo 2026 n. 34, la legge annuale sulle piccole e medie imprese.
La nota fornisce le prime indicazioni operative sulle modifiche introdotte in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con impatti diretti sugli obblighi dei datori di lavoro e sull’attività ispettiva.
Di seguito una sintesi dei contenuti:
Modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza
L’articolo 10 della legge prevede che INAIL elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza destinati alle PMI, con l’obiettivo di ridurre gli oneri burocratici.
La nota conferma che tali modelli saranno finalizzati a supportare le imprese di minori dimensioni nell’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Formazione durante la Cassa Integrazione
La legge introduce la lettera b-bis all’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, stabilendo che la formazione in materia di salute e sicurezza è obbligatoria anche durante:
- periodi di sospensione per Cassa Integrazione
- periodi di riduzione dell’orario di lavoro
La nota richiama inoltre la modifica all’art. 4, comma 40, della legge 92/2012:
il lavoratore sospeso che rifiuta o non frequenta regolarmente un corso di formazione – compresi quelli sulla sicurezza decade dal trattamento di sostegno al reddito, salvo giustificato motivo.
Addestramento: nuovo testo del comma 5 dell’art. 37
L’articolo 10 sostituisce integralmente il comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
Secondo il nuovo testo, riportato nella nota INL:
“L’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. […] Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato”.
La nota evidenzia quindi tre elementi:
- addestramento svolto da persona esperta
- svolgimento sul luogo di lavoro
- obbligo di tracciabilità tramite registro, anche digitale
Lavoro agile: obbligo annuale di informativa sui rischi
L’articolo 11 introduce nel D.Lgs. 81/2008 il nuovo art. 7-bis, relativo alle prestazioni lavorative svolte in modalità agile in luoghi non nella disponibilità del datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve garantire l’assolvimento degli obblighi di sicurezza mediante la consegna annuale al lavoratore e al RLS di un’informativa scritta contenente:
- rischi generali
- rischi specifici connessi alla modalità agile
- rischi legati all’uso dei videoterminali
La nota ricorda che la mancata consegna dell’informativa comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 55, comma 5, lett. c):
- arresto da due a quattro mesi, oppure
- ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro
Attrezzature di lavoro: aggiornamento dell’allegato VII
L’articolo 12 della legge interviene sull’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 introducendo una nuova periodicità di verifica:
le Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) e le piattaforme fuori strada per operazioni in frutteto saranno soggette a verifica triennale.
La nota INL conferma l’inserimento di questa nuova categoria nell’elenco delle attrezzature soggette a verifica periodica.
La nota INL del 15 aprile 2026 chiarisce in modo puntuale le modifiche introdotte dalla Legge 34/2026, con particolare riferimento a formazione, addestramento, lavoro agile e verifiche delle attrezzature.
Le aziende sono tenute ad adeguarsi alle nuove disposizioni, aggiornando procedure, documentazione e programmazione formativa in conformità alle indicazioni fornite.
