Rientro al lavoro dopo un infortunio: Circolare INAIL n. 17/2026
L’INAIL ha pubblicato la Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, che dà chiarimenti sulla gestione dei certificati di infortunio e sulle modalità di rientro al lavoro dei lavoratori.
La circolare chiarisce che non è necessario alcun certificato di chiusura per riprendere l’attività lavorativa alla scadenza della prognosi.
Viene indicato infatti che:
“Il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’INAIL, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica cosiddetta ‘definitiva’.”
In pratica:
- la prognosi si considera conclusa automaticamente alla data indicata nell’ultimo certificato trasmesso all’INAIL;
- non è previsto alcun ulteriore adempimento medico‑amministrativo;
- un nuovo certificato è richiesto solo se il lavoratore intende rientrare prima della scadenza della prognosi (rientro anticipato).
La circolare da indicazioni anche per la sorveglianza sanitaria, e specifica che :
“può essere attivata dal Medico Competente per valutare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.
La visita del Medico Competente non è automatica dopo un infortunio, ma è obbligatoria solo nei casi previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, ovvero:
- assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni (visita di rientro obbligatoria);
- mansioni soggette a sorveglianza sanitaria, quando il Medico Competente ritiene necessario un controllo;
- richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, per motivi legati alla sicurezza.
Per assenze inferiori ai 60 giorni e per lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria, la visita non è dovuta.
Se il lavoratore desidera rientrare prima della scadenza della prognosi, la circolare stabilisce che:
- è necessario un certificato medico che modifichi la prognosi, anticipandone il termine;
- tale certificato può essere rilasciato da qualunque medico.
