Videosorveglianza e GDPR: il solo cartello non basta
Il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 167 del 12 marzo 2026 – che ha coinvolto un’azienda del settore ristorazione – ha ribadito l’insufficienza di installare un solo cartello informativo per coprire l’intero impianto di videosorveglianza, soprattutto quando le telecamere controllano e inquadrano ambienti distinti, zone separate o addirittura diversi livelli di un edificio.
Dall’ispezione condotta dalla Guardia di Finanzia sono emerse diverse criticità, legate sia alla trasparenza verso gli interessati che alla gestione dell’impianto non conforme alla normativa di settore.
In particolare, è stato evidenziato che ogni spazio videosorvegliato deve avere un’informativa c.d. di primo livello – cartellonistica – bene visibile e che dunque non può essere utilizzato un unico cartello informativo per più aree, peraltro non ben visibile in tutte le zone sorvegliate.
In secondo luogo, le telecamere esaminate riprendevano anche i dipendenti durante l’attività lavorativa, sia all’interno sia all’esterno del locale, senza adeguate garanzie. Infatti, la legge applicabile, ossia lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), consente l’uso di impianti audiovisivi che possano comportare un controllo a distanza solo se è presente:
- un accordo con le rappresentanze sindacali, oppure
- l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.
Nel caso in esame, l’impianto era stato attivato prima di ottenere l’autorizzazione necessaria. Il Garante ha ribadito che questo passaggio non è una semplice formalità, ma una garanzia concreta a tutela della dignità dei lavoratori.
Per questo è stato nuovamente ribadito che se le telecamere entrano in funzione prima del completamento dell’iter previsto dallo Statuto dei Lavoratori, il trattamento dei dati è da considerarsi illecito.
Per evitare violazioni e sanzioni, le imprese dovrebbero, quindi:
- completare tutte le procedure autorizzative prima di attivare l’impianto;
- installare cartellonistica diffusa e ben visibile in ogni area sorvegliata;
- predisporre un’informativa completa contenente tutti gli elementi di cui all’art. 13 GDPR e renderla disponibile a tutti gli interessati;
Una gestione corretta della videosorveglianza non riguarda solo il rispetto formale delle norme, ma anche la tutela effettiva delle persone coinvolte.
