D.M. 31 marzo 2026 e scadenze Antincendio Scuole
È stato recentemente pubblicato il D.M. 31 marzo 2026 , un provvedimento fondamentale che definisce il cronoprogramma per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola.
Il decreto stabilisce una strategia a tappe, distinguendo tra misure di protezione immediata e completamento strutturale, introducendo al contempo rigorose misure gestionali per la mitigazione del rischio nel periodo transitorio.
Le Scadenze per la SCIA
Il processo di adeguamento prevede due fasi temporali distinte:
- Entro l’8 gennaio 2027 (nove mesi dalla pubblicazione): Invio della SCIA parziale al Comando dei Vigili del Fuoco. Questa deve attestare l’attuazione delle disposizioni relative a: generalità, illuminazione di sicurezza, impianti di allarme e diffusione sonora, estintori, segnaletica di sicurezza e norme di esercizio.
- Entro il 31 dicembre 2027: Termine ultimo per il completamento di tutti i restanti punti previsti dalla normativa e invio della SCIA definitiva.
Misure Compensative Obbligatorie
Nelle more del completamento dei lavori, i soggetti responsabili (istituzioni scolastiche ed enti locali proprietari) devono adottare idonee misure gestionali di mitigazione del rischio. Le principali indicazioni includono:
- Carico d’incendio e Materiali: Limitare il carico d’incendio in base alla resistenza al fuoco delle strutture ed eliminare materiali con reazione al fuoco non conforme.
- Gestione dell’Esodo: Garantire che l’affollamento sia sempre compatibile con il sistema di esodo, riducendo il numero di occupanti se necessario.
- Sorveglianza Attiva: Implementare un’attività costante di sorveglianza visiva per verificare l’accessibilità delle vie di fuga e l’assenza di danni materiali.
- Addetti Antincendio: Potenziare il numero di addetti alle emergenze. Tali lavoratori devono frequentare il corso di formazione tipo 3-FOR e conseguire l’attestato di idoneità tecnica. È possibile avvalersi anche di personale esterno qualificato.
- Esercitazioni e Piani di Emergenza: Effettuare almeno due esercitazioni antincendio supplementari all’anno e integrare il piano di emergenza con misure specifiche per la presenza di eventuali cantieri.
Si ricorda che la valutazione del rischio incendio aggiornata deve essere mantenuta agli atti e resa disponibile per i controlli delle autorità competenti. Inoltre, l’attuazione delle attività di sorveglianza e delle esercitazioni deve essere regolarmente annotata nel registro dei controlli.
Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
