RENTRI: nuove esclusioni con la Legge di Bilancio 2026
La Legge di Bilancio 2026, legge 199/2025, ha modificato l’art. 188-bis del decreto legislativo 152/2006, al comma 3-bis, sostituendo il suo contenuto con quanto sotto riportato
“Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.
Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
- I Consorzi, ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;
- I piccoli produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6”
Con questa modifica vengono quindi introdotte nuove realtà nella lista di soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI che quindi risulta così composto:
- Consorzi o sistemi di gestione individuali o collettivi, di cui all’articolo 237 c.1 d.lgs. 152/06;
- Imprenditori agricoli Art 2135 c.c con un volume d’affari annuo inferiore o uguale a 8.000 euro;
- Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
NOTA: Per i soggetti facenti parte della categoria sopra riportata rimane in vigore l’obbligo di iscrizione come produttori, quando inquadrati in una delle categorie tenute, secondo quanto definito dai decreti precedentemente emanati.
- Imprese ed enti produttori iniziali con non più di 10 dipendenti, per soli produttori di rifiuti non pericolosi.
- Imprenditori agricoli Art 2135 c.c produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Soggetti con codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03, 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, inclusi quelli con codice EER 18.01.03* ((indicati come aghi, siringhe e oggetti taglienti usati)
- Produttori di rifiuti non organizzati in ente o impresa
Qualora un operatore facente parte delle categorie escluse risultasse iscritto, deve procedere alla presentazione di una pratica di cancellazione tramite l’area di operatori del portale RENTRI.
Nel caso in cui l’operatore rientrante nella precedente casistica non provveda alla cancellazione, verrà considerato iscritto su base volontaria.
Per i soggetti non iscritti a RENTRI vige comunque l’obbligo di utilizzo dei formulari in formato cartaceo conforme al nuovo modello in vigore dal 13 febbraio 2025, da conservare in ordine cronologico, vidimabili e stampabili dal portale RENTRI, previo accreditamento all’apposita area “Produttori di rifiuti non iscritti”.
