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Formazione sicurezza per i docenti: Il Ministero del Lavoro fa chiarezza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente risposto a un interpello dell’Università degli Studi di Udine, chiarendo un punto cruciale sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza per il personale docente. Il documento, emesso dalla Commissione per gli interpelli, affronta una questione che tocca direttamente scuole e università: i corsi di formazione specifica devono davvero seguire la classificazione ATECO del settore istruzione, o possono essere adattati alla reale esposizione al rischio?

L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro l’obbligo di garantire una formazione adeguata ai lavoratori, proporzionata ai rischi specifici delle mansioni svolte. Gli accordi Stato-Regioni classificano il settore dell’istruzione (codice ATECO 85) come a rischio medio, richiedendo almeno 8 ore di formazione specifica.

Tuttavia, gli stessi accordi prevedono un’eccezione: se il lavoratore non è esposto, neppure saltuariamente, a rischi medi o alti, può seguire corsi progettati per il rischio basso, a condizione che ciò sia coerente con la valutazione dei rischi aziendali.

La Commissione, presieduta dalla Dott.ssa Maria Teresa Palatucci, ha ribadito che la formazione deve essere “sufficiente ed adeguata” rispetto alla mansione effettivamente svolta. Questo significa che la classificazione ATECO non è vincolante: ciò che conta è la reale esposizione al rischio.

Nel caso dei docenti, se la valutazione dei rischi aziendali conferma l’assenza di esposizione a rischi medi o alti, è legittimo optare per corsi di formazione specifica per rischio basso.

Questo chiarimento apre la strada a una gestione più razionale della formazione nelle istituzioni scolastiche e universitarie. I dirigenti scolastici potranno evitare corsi eccessivamente lunghi e costosi per il personale docente, concentrandosi su percorsi formativi proporzionati al rischio effettivo.

Resta comunque imprescindibile una valutazione dei rischi accurata e documentata, che giustifichi la scelta del percorso formativo.

L’interpello n. 1/2025 conferma un principio fondamentale: la formazione in materia di sicurezza deve essere costruita sulla realtà operativa, non su classificazioni generiche. Per i docenti non esposti a rischi significativi, sarà possibile seguire corsi più snelli, senza compromettere la tutela della salute e della sicurezza.