Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

Classificazione e tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali

Con la circolare numero 9 del 18/04/2025 il Ministero del Lavoro, basandosi sulla direttiva UE 2024/2831, definisce quali sono le modalità, e conseguentemente le tutele previste, per l’espletamento dell’attività di ciclo-fattorino (o rider) tramite piattaforme digitali. Il fulcro della questione è da ricercarsi nella tipologia lavorativa che può assumere questa attività, poiché da tipologie lavorative differenti nascono tutele differenti. L’attività di rider può rientrare in queste categorie di rapporto lavorativo:

  1. Lavoro autonomo, caratterizzato da assenza di poteri di controllo, di direzione, sanzionatori e dalla facoltà di non accettare l’incarico di consegna. La legge per questa tipologia di lavoro prevede per il rider uncompenso minimo orario basato sui minimi tabellari previsti dai CCNL, un’indennità integrativa del 10% quando la prestazione è svolta di notte, nei giorni festivi o in condizioni di maltempo ed è prevista una copertura assicurativa obbligatoria contro malattie e infortuni professionali
  2. Lavoro subordinato, caratterizzato dal vincolo di subordinazione come previsto dall’art 2094 cc, garantisce una serie di tutele più estese rispetto a quelle del lavoratore autonomo dal momento che il lavoratore risulta assunto e a completa disposizione della piattaforma.
  3. Collaborazioni etero-organizzate, in cui il lavoratore si trova in una zona intermedia tra il lavoro autonomo e quello subordinato poiché la sua prestazione è prevalentemente personale, continuativa e la cui attuazione è organizzata dal committente. In questa casistica le tutele previste sono quelle del lavoratore subordinato, in quanto si denota una particolare debolezza contrattuale del lavoratore.

In via definitiva possiamo affermare che le categorie di rider più tutelate dall’ordinamento risultano essere i lavoratori subordinati e i collaboratori etero-organizzati. Tuttavia, vi è un punto comune a queste tre categorie di lavoratori; la tutela contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali è applicata allo stesso modo indistintamente dalla tipologia di lavoro applicata.