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Il DUVRI

Il DUVRI è un acronimo che, come definito nell’art 26 del D.Lgs 81/08, sta per “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza“.

I “rischi interferenza” sono quei rischi presenti nell’esecuzione di contratti per lavori, servizi e forniture, dovuti alla presenza di una ditta esterna, che appunto interferiscono in quanto “rischi aggiuntivi” rispetto ai normali rischi presenti.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza deve essere redatto dal datore di lavoro committente, il quale è responsabile  del coordinamento tra le imprese appaltatrici; ed individua tutte le misure preventive e protettive da adottare per eliminare o limitare al massimo i rischi interferenti.

Il documento dovrà fornire anche le informazioni sui rischi specifici propri della sua realtà aziendale, cioè nel luogo di lavoro in cui dovranno lavorare i dipendenti delle aziende appaltatrici.

Il DUVRI deve essere redatto dal Datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo

La Qualifica del Fornitore è eseguita dal Committente attraverso le seguenti modalità:
– verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.
– acquisisce il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
– acquisisce l’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
– fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi interferenti specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione ai rischi specifici dell’attività propria dell’appaltatore.

I casi in cui non è obbligatorio redigere il DUVRI, sono:
– lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno (qualora non si tratti di mansioni ad alto rischio*);
– appalti di servizi di natura intellettuale;
– se è presente il Piano di Sicurezza in fase di Coordinamento (questo riguarda solo i cantieri);
– mere forniture di materiali o attrezzature;

* Per alto rischio si intende l’elevato pericolo di incendi o la presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici particolarmente dannosi, o dalla presenza di rischi particolari riportati nell’Allegato XI al Testo Unico.