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Proroghe e Novità relative al DL 24/03/2022 Decreto riaperture

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 24 marzo 2022 cosiddetto Decreto Riaperture vengono elencate le principali proroghe e novità.

Stante il fatto che il periodo di emergenza è prorogato fino al limite della data del 31 marzo 2022 possono essere adottate una o più ordinanza su richiesta delle Amministrazioni competenti per adeguarsi allo stato e alla evoluzione della pandemia. Tali ordinanze avranno efficace entro e non oltre il 31 dicembre 2022

PROROGHE

Dal 1 aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dal proprio domicilio/residenza a coloro che sono risultati positive al Sars Cov 2 fino all’accertamento della guarigione.

Fino alla data del 30 giugno 2022  viene prorogata:

  • La sorveglianza sanitaria ai lavoratori fragili
  • Disposizioni relative allo smartworking per il settore privato

Mascherine

  • Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine di qualsiasi tipo
  • Rimane in vigore l’uso della FFP2 fino al 30 aprile 2022 per l’accesso è utilizzo dei mezzi di trasporto, per assistere a spettacoli o eventi sportivi che si tengono al chiuso o all’aperto.
  • Fino al 30 aprile 2022 le mascherine chirurgiche vengono ancora considerati DPI.

Validità Green Pass base

Dal 1 al 30 aprile è consentito l’accesso ai possessori di un green pass base ai seguenti servizi/attività:

  • Mense e catering (continuativo su base contrattuale)
  • Scuole e ambiti scolastici formativi ed educativi
  • luoghi di lavoro (pubblico e privato)

Validità Green Pass rafforzato

Dal 1 al 30 aprile è consentito l’accesso ai possessori di un green pass rafforzato ai seguenti servizi/attività:

  • Piscine, Palestre, Centri benessere
  • Convegni e congressi
  • Centri culturali per attività svolte al chiuso
  • Sale gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò
  • Spettacoli ed eventi sportivi al chiuso

MODIFICHE

Isolamento e autosorveglianza

Dal 1 aprile 2022 per coloro i quali hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al sars cov. 2 viene applicato il regime dell’autosorveglianza cioè obbligo di usare dispositivi FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti all’aperto fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto e se anche sintomatici effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla comparsa dei primi sintomi da rifare se sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Sono esclusi dall’obbligo della FFP2 i bambini di età inferiore ai 6 anni, persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e in caso di isolamento da persone.

Validità Green Pass base

Dal 1 al 30 aprile è consentito l’accesso ai possessori di un green pass base ai seguenti servizi/attività:

  • Servizi di ristorazione al banco o al tavolo e al chiuso ad eccezione dei servizi ristorazione all’interno delle strutture ricettive. (Non più Green Pass Rafforzato)
  • Mezzi di trasporto (Non più Green Pass Rafforzato)
  • È fatto obbligo per i lavoratori di possedere e su richiesta esibire il green pass base all’ingresso dei luoghi di lavoro fino al 30 aprile 2022. (No Green Pass Rafforzato per Over 50)
  • Partecipazione spettacoli ed eventi sportivi all’aperto

Non più richiesto l’obbligo di green pass per l’accesso alle seguenti attività:

  • servizi alla persona, pubblici uffici,
  • servizi postali, bancari  e  finanziari,
  • attività commerciali,

Obbligo vaccinale

Rimane obbligatoria fino al 15 giugno 2022 la vaccinazione contro Sars cov 2 per personale scolastico, servizi educativi per l’infanzia e facenti parte del corpo di polizia locale.

RIMANE INVARIATO

Validità Green Pass base

Dal 1 al 30 aprile è consentito l’accesso ai possessori di un green pass base ai seguenti servizi/attività:

  • Concorsi pubblici
  • Corsi di formazione pubblici e privati

Si mantiene l’obbligo di vaccinazione per i lavoratori con più di 50 anni di età fino alla scadenza del 15 giugno 2022

Gestione casi nelle scuole

  • Servizi educativi dell’infanzia:

in presenza di almeno 4 casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i 6 anni utilizzano le mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5 giorno successivo all’ultimo contatto va effettuato un test antigenico rapito o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

  • Scuole primarie e secondarie:

In presenza di almeno di 4 casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i 6 anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5 giorno successivo all’ultimo contatto va effettuato un test antigenico rapito o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

  • Isolamento

Gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado in isolamento per infezione da covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.